Nel contenzioso, Rossi Renzo Costruzioni S.r.l. è affiancata dagli avvocati Alfredo Biagini e Andrea Giuman; il Comune di Venezia è difeso dagli avvocati Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro e Stefano Gattamelata.
Il Comune di Venezia, con provvedimento in data 8 febbraio 2010, ha annullato l’ordinanza di demolizione delle opere edilizie abusive eseguite in area sottoposta a tutela paesaggistica ambientale, prot. 2009/471798 in data 10 novembre 2009, emessa erroneamente a carico del sig. Renzo Rossi quale rappresentante legale della Rossi Renzo Costruzioni srl ed ha ordinato alla Rossi Renzo Costruzioni srl di rimuovere le opere abusive descritte (rimarginamento lungo la sponda sinistra del fiume Brenta, mediante installazione di un palancolato metallico lungo ml. 148 circa) e provvedere alla rimessa in pristino dello stato preesistente entro il termine di giorni novanta dalla notifica dell’atto, con espresso avviso che, in caso di inottemperanza, sarebbe dato corso alla procedura di rimozione coattiva di cui alla 3 dell’articolo 167 del d.lgs. n. 42 del 2004, con spese a carico del responsabile dell’abuso inadempiente.
La Società Rossi Renzo Costruzioni srl ha proposto ricorso per l’azione di annullamento di tale atto dinanzi al Tar per il Veneto, che, con la sentenza della Seconda Sezione n. 796 dell’11 giugno 2021, ha respinto il ricorso.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe (R.G. n. 10637 del 2021).
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