Nel contenzioso, Top Leather S.r.l. è affiancata dall’avvocato Umberto Santi.
L’Agenzia delle Entrate notificava il 19.12.2013 alla Top Leather S.r.l., esercente l’attività di commercio all’ingrosso di cuoio e pelli grezze e lavorate, l’avviso di accertamento n. T65003MR03958/2012, avente ad oggetto IRES, IVA ed IRAP, con riferimento all’anno 2007, per un ammontare dichiarato pari ad Euro 410.729,28 inclusi accessori. In considerazione della ristretta base partecipativa della società erano notificati ai soci, Dalla Valeria Giampaolo e Rigolon Silvia, gli avvisi di accertamento relativi al reddito di partecipazione ritenuto conseguito.
In particolare, per quanto ancora d’interesse, l’Amministrazione finanziaria contestava alla società la partecipazione ad operazioni commerciali soggettivamente inesistenti (€ 709.919,00), ed anche ad una operazione oggettivamente inesistente.
Società e soci proponevano ricorso avverso gli atti impositivi, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza, criticando, tra l’altro, la mancata prova della propria consapevolezza di essere stata partecipe di frodi fiscali. La CTP riuniva i ricorsi e, ritenute fondate le difese proposte dai contribuenti, annullava gli atti impositivi.
Avverso la decisione sfavorevole conseguita dai giudici di primo grado spiegava appello l’Agenzia delle Entrate, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale per il Veneto, insistendo sul giusto fondamento degli avvisi di accertamento. La CTR reputava fondate le difese proposte dall’Ente impositore e riformava perciò la decisione di primo grado, riaffermando la piena validità ed efficacia degli atti impositivi.
Nei confronti della sentenza emessa dal giudice dell’appello hanno proposto ricorso per cassazione società e soci, affidandosi a dieci motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria.
I soci hanno quindi depositato documentazione per dimostrare l’estinzione del proprio debito tributario per effetto dell’adesione a normativa di definizione agevolata, in relazione alla quale hanno provveduto ad onorare i versamenti previsti. Società e soci hanno anche depositato memoria.
La Cassazione rigetta il ricorso introdotto dalla Top Leather Srl unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, e condanna detta ricorrente al pagamento in favore della costituita controricorrente delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro 9.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
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