Nel contenzioso, il Consorzio Edilveneto è affiancato dall’avvocato Loris Tosi.
La Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello proposto dell’Agenzia delle Entrate e ha rigettato l’appello incidentale proposto dal Consorzio Edilveneto, avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dal Consorzio Edilveneto, avente ad oggetto l’avviso di accertamento, relativo ad Iva, anno 2014 (con il quale l’Ufficio aveva contestato l’omessa fatturazione di operazioni imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di costi operativi sostenuti dal Consorzio nell’interesse delle imprese consorziate, ma non ribaltati su queste ultime ed invece fatturati dal Consorzio direttamente al Committente), ritenendo che «…lo scopo di “coordinamento dell’attività dei singoli consorziati” e la promozione gratuita per conto dei consorziati delle attività elencate nello stesso art. 2 dello statuto sono inidonei a risolvere in un monolitico rapporto di mandato le relazioni tra Consorzio e società consorziate …» e che l’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 «… non crea alcun onere di ribaltamento, per di più di soli costi, diverso da quello desumibile dal fisiologico espletamento di un mandato senza rappresentanza.».
I giudici di secondo grado, poi, hanno ritenuto infondate le censure sulla mancata redazione del processo verbale di constatazione, sul mancato rispetto del termine di 60 giorni ex art. 12, comma 7, della legge 212/2000 e sulla violazione del diritto al contraddittorio (anche anticipato) perché la verifica posta in essere era una verifica a tavolino e non era stato eseguito alcun accesso presso la sede del Consorzio e perché il contraddittorio era dimostrato dai verbali del 13 novembre 2019 e del 14 novembre 2019, sottoscritti dai delegati del procuratore avv. Loris Tosi e, in ogni caso, il Consorzio non aveva dato la prova, richiesta in tema di tributi armonizzati, che il procedimento, consentendo il contraddittorio, avrebbe potuto comportare un risultato diverso; era stata indicata la norma violata in ambedue gli avvisi di accertamento (art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972) e, comunque, il rilievo dell’Ufficio era consistito nella «omessa fatturazione di operazioni imponibili»; la doglianza sulle imposte, sanzioni ed interessi e la contestazione sulla sottoscrizione degli atti impositivi erano inammissibili ex art. 53 del decreto legislativo n. 546 del 1992 non essendo stato assolto l’obbligo di indicare «i motivi specifici di impugnazione»; gli avvisi di accertamento andavano confermati anche per la parte relativa alle sanzioni, in quanto era emersa una evidente colpevolezza della parte contribuente, né era ravvisabile una condizione di incertezza sull’applicazione della norma o un comportamento tale da non ostacolare l’azione di controllo dell’Amministrazione finanziaria, come dimostrato dal fatto che il Consorzio aveva tentato di rimettere alla Commissione tributaria regionale, del tutto impropriamente, l’onere di procedere alla rideterminazione degli importi da riaddebitare alle società consorziate.
Il Consorzio Edilveneto ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a dodici motivi.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
La Corte accoglie il sesto e il settimo motivo, con assorbimento del nono, decimo, undicesimo e dodicesimo motivo e rigetta i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.
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