Rigettato il ricorso di Wind Tre relativo all’adeguamento tecnologico di un impianto di telefonia mobile roof top

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Nel contenzioso, Wind Tre S.p.A. è affiancata dall’avvocato Giuseppe Sartorio; il Comune di Bassano del Grappa è assistito dall’avvocati Marina Perona.

La domanda di annullamento veicolata con il ricorso di primo grado riguardava il provvedimento n. 64937 datato 3 ottobre 2023 con il quale il Comune di Bassano del Grappa inibiva a Wind Tre s.p.a. la prosecuzione dell’attività oggetto della SCIA, ex art. 45 d.lgs. n. 259 del 2003 del 4 settembre 2023. La SCIA era stata depositata per l’adeguamento tecnologico dell’impianto per telefonia mobile VI719, già realizzato (e assentito) in modalità roof top, sull’edificio comunale sito in Bassano del Grappa, alla via Verci n.9, presso la c.d. Cittadella della giustizia.

Con il predetto provvedimento il Comune premetteva di essersi dotato di un regolamento (deliberazione consiliare n. 118 del 24 marzo 2022) per il governo dei processi di localizzazione delle stazioni radio base per telefonia mobile e rete dati con relativa zonizzazione che l’intervento proposto da Wind Tre s.p.a. sarebbe ricaduto in «zona A- vietata» nella quale – a termini del medesimo regolamento – «non è in alcun caso consentita l’installazione degli impianti per le telecomunicazioni».

Con sentenza n. 65 del 2024 il T.a.r. per il Veneto rigettava – poiché «manifestamente infondato» – il ricorso.

Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Wind Tre s.p.a.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo rigetta e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza. Spese del grado compensate.

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