Difensore civico del Trentino, presentata la relazione sull’attività 2023

Morandi: «ancora troppe amministrazioni pubbliche collaborano poco con l’attività del servizio».

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Difensore civico
Il difensore civico del Trentino, Gianna Morandi, presenta la relazione 2023 assieme al presidente del Consiglio provinciale di Trento, Claudio Soini.

Il Difensore civico del Trentino, Gianna Morandi, ha presentato, assieme al presidente del Consiglio provinciale, Claudio Soini, la relazione riguardante l’attività del servizio svolta nel 2023 sulla base della legge istitutiva dell’istituzione, facendo un bilancio dell’attività che quest’anno conclude anche il mandato quinquennale.

L’attività svolta nel 2023 ha riguardato 447 fascicoli aperti, 435 fascicoli archiviati e 487 enti interessati dagli interventi del Difensore civico, cui s’aggiungono 773 comunicazioni (incontri, comunicazioni scritte, telefoniche, corrispondenza ed interventi vari rivolti ai cittadini).

Le questioni sottoposte all’attenzione del Difensore civico si dispiegano su di un ampio ventaglio di materie di interesse dei cittadini e delle imprese: sanità, assistenza, previdenza, tributi, urbanistica, procedimento amministrativo, accesso agli atti, anticorruzione, parità di genere, sanzioni amministrative, ecc.

Gli enti interessati dagli interventi del Difensore civico sono quelli facenti parte del sistema pubblico integrato del Trentino: ente Provincia e relativi enti strumentali (es. Itea, Apss, ecc), comunità, comuni, gestori di servizi pubblici. Il Difensore civico può, altresì, intervenire nei confronti delle amministrazioni statali periferiche limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, sicurezza pubblica e giustizia.

Quanto ai temi evidenziati nella relazione 2023 del Difensore civico, Morandi si è soffermato sul tema della trasparenza della pubblica amministrazione. In particolare ha richiamato l’attenzione – a fronte di criticità emerse sul piano dell’esperienza applicativa – sull’istituto dell’accesso agli atti e del correlato rimedio giustiziale del ricorso al Difensore civico contro il diniego di accesso adottato dalle pubbliche amministrazioni.

La disciplina sull’accesso agli atti è articolata. Esistono varie tipologie di accesso connotate da presupposti, limiti (si pensi ad esempio alla privacy) e articolazioni procedurali differenziate definite dalla fonte legislativa e da quella regolamentare. Le pronunce del Difensore civico di accoglimento dei ricorsi sono conseguenti alla violazione della pertinente normativa in materia di accesso agli atti nei termini dettagliati dalla giurisprudenza. Spesso il diniego di accesso è carente nella motivazione o contiene una motivazione fittizia. Spesso si tratta di diniego tacito, conseguente al decorso infruttuoso del termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza. Né mancano casi in cui, pur a fronte dell’accoglimento del ricorso, il cittadino non riesca ad acquisire la documentazione richiesta, vanificando, da un lato, un istituto – quello del ricorso al Difensore civicocaratterizzato da gratuità, celerità, informalità ed efficienza, costringendo, dall’altro, il cittadino a presentare ricorso al TAR con tutto quel che ne consegue, anche in termini di oneri economici non sempre accessibile al semplice cittadini vessato da una pubblica amministrazione.

Diversa, poi, è la posizione dei consiglieri comunali per i quali l’accesso agli atti è coessenziale al mandato consiliare. Premesso che i rappresentanti di un’assemblea elettiva non possono utilizzare il rimedio giustiziale del ricorso al Difensore civico, il Difensore civico li tutela, laddove sussistano i presupposti, formulando interventi di carattere generale nei confronti dell’amministrazione interessata nella materia, appunto, dell’accesso agli atti.

Nell’anno 2023 il Difensore civico ha definito sedici ricorsi contro il diniego di accesso agli atti. Su sedici decisioni otto dichiarano l’illegittimità del diniego con conseguente accoglimento del ricorso. A ciò, si deve aggiungere gli interventi di carattere generale in materia di accesso agli atti, complessivamente ventuno – non ascrivibili al rimedio giustiziale – formulati dal Difensore civico nei confronti delle amministrazioni interessate su istanza di cittadini o consiglieri comunali.

Altro tema ricorrente è relativo alla mancata risposta da parte della pubblica amministrazione ad istanze presentate dai cittadini. Spesso l’amministrazione si trincera dietro al silenzio, all’inerzia. Si tratta del famoso “muro di gomma” che viene opposto ad ogni tentativo di contatto, richiesta di spiegazioni, ostativo, in buona sostanza, a qualsiasi forma di ragionevole confronto. Comportamenti da biasimare senz’appello.

Il Difensore civico ha richiamato gli indirizzi della giurisprudenza secondo cui la pubblica amministrazione ha il dovere di adottare un provvedimento espresso sull’istanza del soggetto interessato, riconducibile ai principi di trasparenza e buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost. non solo nei casi espressamente previsti dalla legge, ma anche laddove ragioni di giustizia e di equità impongano l’adozione di un provvedimento e, comunque, nei casi in cui sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni dell’amministrazione qualunque esse siano a fronte di indeclinabili doveri di correttezza gravanti anche sugli uffici pubblici.

In varie occasioni, il Difensore civico ha stigmatizzato comportamenti da parte di alcune amministrazioni tendenzialmente ostativi o, comunque, immotivatamente dilatori, se non addirittura ostruzionistici – contrari ai doveri di correttezza e buona fede – tesi, in buona sostanza, a paralizzare capziosamente l’esercizio di diritti o, comunque, a protrarre sine die la definizione di istanze formulate dai cittadini nel rispetto della pertinente normativa.

Nei casi in esame si è trattato, tra l’altro, di comportamenti lesivi dell’affidamento (incolpevole) ingenerato dalle amministrazioni interessate a fronte di specifici adempimenti richiesti ai cittadini – implicanti (anche) l’esborso di oneri – senza che ad essi abbia fatto seguito alcun atto di impulso in ordine all’iter istruttorio dell’attività di competenza dell’Amministrazione, eludendo speciosamente ogni contatto tra cittadino e Difensore civico.

La relazione di Morandi ha trattato anche il tema della motivazione dei provvedimenti, cui fa da corollario il principio di chiarezza e intelligibilità della stessa, evitando una motivazione oscura, lacunosa e inintelligibile, non idonea a ricostruire le ragioni poste a fondamento dell’azione amministrativa. Attraverso la motivazione, il cittadino, quale destinatario dell’attività amministrativa, è posto nella condizione di comprendere l’iter logico seguito dalla pubblica amministrazione nell’adozione di un determinato provvedimento amministrativo. La motivazione degli atti deve essere formulata in maniera tale che il cittadino, attraverso una compiuta ricognizione delle risultanze di diritto e di fatto del procedimento, sia in grado di ricostruire l’iter seguito dalla pubblica amministrazione in ordine all’adozione di una specifica decisione in modo da apprezzarne da un lato la sua logicità, dall’altro la sua coerenza alla legge.

La relazione si è soffermata anche sulle modalità di gestione dei dati dei cittadini da parte delle pubbliche amministrazioni. Si tratta di dare attuazione al principioonce only” (una volta sola), per cui il cittadino deve poter fornire una sola volta le proprie informazioni alla pubblica amministrazione in relazione all’interoperabilità delle banche dati pubbliche. Lo stesso PNRR, nella sua parte introduttiva (quella su “obiettivi generali e struttura del piano”), precisa che «è necessario accelerare la piena interoperabilità tra enti pubblici e le loro basi informative, che consenta di snellire le procedure pubbliche grazie alla piena realizzazione del principio (e obiettivo/standard della CE) del “once-only”, un concetto di e-government per cui cittadini e imprese debbano poter fornire “una sola volta” le loro informazioni ad autorità ed amministrazioni».

Anche nel corso del 2023, il Difensore civico si è occupato del processo di digitalizzazione. della pubblica amministrazione. L’organo di garanzia prende atto che se, da un lato, l’interazione digitale – in un contesto evolutivo della pubblica amministrazione – contribuisce a semplificare, ad accelerare, a rendere trasparenti i processi decisionali e, quindi, a migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi erogati, dall’altro, il digitale deve tendere ad un’amministrazione inclusiva, aperta, accessibile e trasparente, evitando di creare disuguaglianze. Si pensi alle categorie più esposte al rischio di esclusione digitale: le persone anziane, le persone disabili, gli immigrati, le persone detenute ed in generale i soggetti che, per effetto dello scarso livello di scolarizzazione e di istruzione, non sono in grado di utilizzare gli strumenti informatici.

Appare, quindi, decisamente apprezzabile l’iniziativa delle amministrazioni che hanno dato spazio a figure di ausilio e supporto ai cittadini messi, quindi, in condizioni di mettersi in relazione digitalmente con l’ente pubblico.

Numerosi cittadini hanno sottoposto all’attenzione del Difensore civico criticità inerenti all’applicazione da parte dei comuni dell’IMIS, la tassa patrimoniale sui beni immobiliari. Le questioni sono legate ad una sentenza della Corte costituzionale (209/2022) che ha consentito a persone legate dal vincolo del coniugio o della unione civile di disgiungere – a date condizioni – le residenze e fruire di due distinte esenzioni per “prima casa”.

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