Nel contenzioso, Alilaguna S.p.A. è affiancata dall’avvocato Gaetano Guzzardi.
Oggetto della controversia è il provvedimento con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato ha sanzionato l’odierna appellante Alilaguna s.p.a. per violazione dell’art. 8, commi 2-bis e 2-ter, della legge n. 287/1990.
L’Autorità ha contestato ad Alilaguna, affidataria dal comune di Venezia di servizi di linea di trasporto persone e che svolge anche un servizio di trasporto “commerciale”, il mancato rispetto dell’obbligo di separazione societaria e di conseguente comunicazione all’Autorità che, mercé le norme richiamate, grava sulle imprese che intendano svolgere anche attività commerciali ulteriori rispetto alla gestione di servizi di interesse economico generale di cui sono incaricate “per disposizione di legge”.
Avverso la sentenza del Tar in epigrafe indicata, che ha rigettato il ricorso proposto il primo grado, la società propone un appello affidato a sette motivi.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, accoglie nei sensi esposti il ricorso di primo grado con annullamento del provvedimento impugnato.
Scopri tutti gli incarichi: Gaetano Guzzardi – Guzzardi;