Rigettato il ricorso tributario di Bronto S.r.l. in materia di operazioni oggettivamente inesistenti

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Nel contenzioso, Bronto S.r.l. è affiancato dagli avvocati Giuseppe Marini e Andrea Giovanardi.

Con sentenza n. 1421/06/15 del 16/09/2015 la Commissione tributaria regionale del Veneto accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 318/06/14 della Commissione tributaria provinciale di Vicenza (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso proposto da Bronto s.r.l. in liquidazione e, quindi, in fallimento avverso un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2007.

Come si evince anche dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione della contestazione di una operazione immobiliare (acquisto di un immobile e successiva locazione stipulata in favore del venditore) valutata come inesistente, con conseguente recupero dell’IVA indebitamente detratta.

La CTR accoglieva l’appello proposto da AE evidenziando che: a) l’Amministrazione finanziaria aveva fornito la prova presuntiva dell’oggettiva inesistenza dell’operazione immobiliare compiuta tra Bronto e Tucceri s.r.l., realizzata al solo fine di ottenere indebiti vantaggi fiscali; b) non sussisteva il lamentato difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, anche in ragione della legittimità della motivazione resa per relationem; c) l’avviso di accertamento risultava regolarmente notificato e, comunque, la società contribuente si era difesa nel merito; d) quanto alle sanzioni non era stata nemmeno offerta la prova della insussistenza del requisito soggettivo.

Avverso la sentenza della CTR Bronto proponeva ricorso per cassazione affidato a dieci motivi. AE resisteva in giudizio con controricorso.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 7.600,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.

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