Nel contenzioso, Difesa Debitori S.p.A. è affiancata dagli avvocati Luigi Ciccarese e Antonino Galletti.
Difesa Debitori ha appellato la sentenza n. 4876/2002, con la quale il T.A.R. per il Lazio – sede di Roma ha respinto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Società avverso: i) il provvedimento del 16.2.2020, con cui l’Autorità Garante delle Concorrenza e del Mercato ha accertato che alcune condotte della Società avevano violato le disposizioni di cui agli artt. 21, comma 1, lett. b) e c), e 22, comma 1, del D.Lgs. n. 206/2005, e ha, conseguentemente, irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000.000,00 (un milione/00) di euro; ii) ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto e connesso, ivi inclusa la nota dell’8.9.2020, con la quale è stata respinta la proposta di impegni; iii) la delibera del 20.10.2021, con la quale l’Autorità ha ritenuto alcune condotte adottate dalla Società inottemperanti all’ordine impartito con la delibera del 16.12.2020, e, conseguentemente, contrarie alle previsioni di cui agli artt. 21, comma 1, lett. b) e c), e 22, comma 1, del D.Lgs. n. 206/2005, e ha irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 1.100.000,00 (un milionecentomila/00); iv) ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto e connesso.
In punto di fatto l’appellante ha premesso di essere una Società attiva sull’intero territorio nazionale e di offrire servizi di consulenza e intermediazione a beneficio della clientela, costituita da soggetti con esposizione debitoria. In particolare, l’attività della Società consiste nel prestare consulenza e assistenza ai clienti, finalizzata all’annullamento, riduzione o rinegoziazione dei loro debiti. Tale attività è svolta in favore di privati, professionisti e imprese, è effettuata a titolo oneroso, e prevede che il corrispettivo sia costituito da una quota fissa (pagato solo qualora sia avviata – a seguito dell’input del cliente in occasione del contatto telefonico – la concreta fase di studio sulla fattibilità iniziale della pratica), e da una parte variabile (dipendente dalle concrete attività da compiere e dall’ammontare del debito).
Alcune condotte della Società sono state oggetto di segnalazioni e denunce, che hanno condotto l’Autorità ad avviare, in data 3.4.2020, un procedimento volto a verificare l’eventuale violazione delle disposizioni in materia di comunicazione e di concorrenza.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna Difesa Debitori s.p.a. a rifondere all’A.G.C.M. le spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 6.000,00 (seimila/00), oltre accessori di legge.
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