Addio agli autovelox che spuntano a sorpresa dietro una curva o sulle strade cittadine dove il limite è inferiore ai 50 Km/h: gli apparecchi per la rilevazione della velocità, automatici o manovrati manualmente dalle forze di polizia dovranno essere sempre ben visibili, distanziati e, nel caso di dispositivi mobili, la contestazione dovrà essere immediata.
Il governo Meloni ha approvato il decreto del ministero delle Infrastrutture e trasporti che sarà pubblicato oggi sulla Gazzetta ufficiale con cui si stoppa l’abuso fatto da molte amministrazioni locali utile più per fare cassa ai danni degli automobilisti che per reali esigenze di sicurezza.
Il provvedimento, che disciplina le modalità di collocazione e uso degli autovelox, mette al primo posto la tutela della sicurezza della circolazione, spiega il ministero, ponendo regole certe sul posizionamento dei dispositivi e sulle sanzioni. Gli autovelox andranno «utilizzati in sicurezza dove effettivamente serve e non come ulteriore tassa»: sì quindi «vicino ad una scuola, un asilo o un ospedale», no ai dispositivi «trappola senza reali esigenze di sicurezza».
In base alle nuove regole, i tratti di strada su cui gli autovelox potranno essere utilizzati dovranno essere individuati con un provvedimento del prefetto. La presenza dei dispositivi elettronici andrà inoltre segnalata con un adeguato anticipo: almeno 1 chilometro prima fuori dei centri abitati, 200 metri sulle strade urbane di scorrimento e 75 metri sulle altre strade. Viene poi fissata per la prima volta la distanza minima che deve intercorrere tra un dispositivo e l’altro (progressiva per tipo di strada) in modo da evitarne la proliferazione.
I rilevatori poi non si potranno utilizzare dove esiste un limite di velocità eccessivamente ridotto: quindi non potranno essere posizionati sotto i 50 chilometri orari nelle strade urbane; per le extraurbane solo nel caso in cui il limite di velocità imposto non sia inferiore di oltre di 20 km orari a quello previsto per quel tipo di strada (se è una strada da 110 km/m, il dispositivo può essere utilizzato solo se il limite in quel punto è fissato ad almeno 90 chilometri orari).
Infine l’utilizzo di dispositivi a bordo di un veicolo in movimento è consentito solo se c’è la contestazione immediata, altrimenti dovranno essere scelte postazioni fisse o mobili, debitamente visibili.
Le nuove regole saranno in vigore da subito, ma è comunque previsto un periodo transitorio di 12 mesi per consentire ai sindaci di adeguare i dispositivi già installati. Resta invece da sciogliere il nodo dell’omologazione, che non viene toccato dal provvedimento.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha infatti stabilito che le multe emesse tramite dispositivi solamente approvati ma non omologati sono nulle. Un principio che rischia di provocare una valanga di ricorsi.
Secondo il Codacons, in base alle ultime stime, l’Italia conta 11.303 apparecchi per la rilevazione automatica della velocità installati lungo le strade, un numero decisamente abnorme se confrontato con quello di altri stati europei, quasi tutti non omologati. Province e comuni chiedono un intervento urgente. Il Mit starebbe lavorando ad una norma ad hoc che potrebbe essere inserita nel nuovo Codice della strada in discussione al Senato.
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