Nel contenzioso, Digit All S.r.l. è affiancata dagli avvocati Francesco Moschetti e Francesco d’Ajala Valva.
L’Agenzia delle entrate ricorre nei confronti della sola Digit@all s.r.l., che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r., in contraddittorio anche con la società di riscossione, in riforma della sentenza di primo grado, ha annullato le cartelle impugnate dalla contribuente e dichiarato illegittimo il rifiuto frapposto all’istanza di annullamento in autotutela delle stesse.
L’Ufficio riteneva che la contribuente non potesse portare in diminuzione del reddito dichiarato per gli anni 2005, 2006 e 2007 le perdite relative all’esercizio 2002 in quanto non esposte in dichiarazione e, più precisamente, perché dichiarate in rigo diverso da quello – RS – utilizzato in detta ultima. Per l’effetto, emetteva, per gli anni 2005 e 2006, cartelle di pagamento; e per il 2007 prima una comunicazione di irregolarità e, successivamente ulteriore cartella notificata il 20 dicembre 2011.
La contribuente presentava istanza di annullamento in autotutela sia delle cartelle del 2005 e del 2006 che della comunicazione di irregolarità che veniva disattesa dall’Ufficio. La società, pertanto, con un primo ricorso impugnava innanzi alla C.t.p. il provvedimento di diniego e le cartelle relative agli anni 2005 e 2006; con un secondo ricorso impugnava anche la cartella relativa al 2007.
La C.t.p., riuniti i ricorsi, li rigettava. La C.t.r., invece, annullava le tre cartelle e riteneva illegittimo il diniego di autotutela. Quanto alle cartelle relative al 2005 ed al 2006 riteneva che la notifica fosse nulla e che la contribuente fosse venuta a conoscenza delle stesse solo in data 10 maggio 2011 quando ne aveva ricevuto copia. Per l’effetto, concludeva per la tempestività dei ricorsi e per la decadenza dalla potestà impositiva ex art. 25 d.P.R. n. 602 del 1997. Quanto alla cartella relativa al 2007 assumeva che la decadenza colpiva anche quest’ultima. Aggiungeva che al momento della richiesta del provvedimento in autotutela non vi era ancora la definitività degli atti impositivi. Nel merito, affermava che l’Ufficio avrebbe dovuto verificare che la perdita esisteva effettivamente al di là del rigo nel quale era stata inserita.
La Corte, in relazione ai primi tre motivi di ricorso, dichiara inammissibile l’originario ricorso del contribuente avverso le cartelle di pagamento del 2005 e del 2006 e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata ex art. 382 cod. proc. civ.; accoglie l’ottavo motivo di ricorso, assorbito il settimo, e per l’effetto cassa la sentenza impugnata ex art. 382 cod. proc. civ. e dichiara inammissibile il ricorso avverso il diniego di annullamento in autotutela delle cartelle di pagamento del 2005 e del 2006; accoglie, il quinto e, nei limiti di cui in motivazione, il nono motivo di ricorso, assorbiti il quarto, il sesto ed il decimo e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata nella parte in cui ha annullato la cartella di pagamento relativa all’anno 2007 e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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