Nel contenzioso, Albacon S.r.l. è affiancata dall’avvocato Elisa Buso; il Comune di Bassano del Grappa è assistito dall’avvocato Andrea Berto.
La Albacon s.r.l. (in precedenza Organizzazione Commerciale Marchesane) ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il ricorso per l’annullamento del provvedimento di quantificazione degli oneri per il rilascio della concessione del 31 luglio 1990 del Comune di Bassano del Grappa.
Il Comune di Bassano del Grappa aveva rilasciato in data 5 agosto 1977 alla ditta Sergio Campagnolo una concessione per la realizzazione di un complesso artigianale in località Marchesane che successivamente alla cessione è stato costruito dalla Ceramiche Costa S.p.a. nel 1981. Dopo un’ulteriore vendita alla Organizzazione Commerciale Marchesane quest’ultima presentava al Comune domanda di cambio d’uso da industriale a commerciale relativamente ad una parte dell’immobile inferiore al 50%. L’accoglimento della domanda era oggetto di contestazione quanto all’entità degli oneri concessori.
La sentenza impugnata ha respinto il ricorso poiché la variante in ampliamento richiesta non ha implicato una diversa destinazione dell’immobile e la destinazione d’uso giuridicamente rilevante era quella di un “fabbricato industriale”. Quanto alla richiesta di scomputo il diritto del privato sorge solamente se a fronte della realizzazione da parte sua di opere di urbanizzazione, vi sia stato un espresso atto di accettazione consensuale da parte del Comune.
In prossimità dell’udienza di merito la società appellante dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio cui il Comune aderiva con successiva nota.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
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