Rigettati i ricorsi di AE contro Gru Comedil e Terex Italia in materia di operazioni con paesi black list

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Nel contenzioso, Gru Comedil S.r.l. e Terex Italia S.r.l. sono affiancate dall’avvocato Antonio Grava.

L’Agenzia delle entrate, Direzione regionale del Friuli VeneziaGiulia, a seguito di p.v.c., emetteva, nei confronti di Gru Comedil s.r.l. e della consolidante Terex Italia s.r.l., un avviso di accertamento con cui riprendeva a imposizione a fini Ires, per l’anno di imposta 2007, costi di regia imputati alla prima dalla società capogruppo Terex Corporation, costi rubricati in fattura come Corporate management charges – general allocation e other charge, ritenendo che la documentazione Ceteris prodotta dalla società non fornisse alcun valido elemento per il capitolo di spesa denominato Terex Cranes, i cui costi, a differenza di altri, risultavano imputati genericamente, senza alcuna indicazione delle attività svolte, del personale addetto e delle ore impiegate, e senza documentazione aggiuntiva rispetto alla relazione della società di revisione, che tali elementi pure non indicava, genericità che rendeva impossibile verificare l’effettiva utilità di tali prestazioni per la società italiana e anche se le spese sostenute fossero deducibili nell’ordinamento italiano.

La CTP di Trieste rigettava il ricorso delle società contribuenti. La CTR del Friuli Venezia-Giulia accoglieva l’appello.

In particolare, i giudici dell’appello ritenevano che la società avesse provato la certezza e determinabilità dei costi, producendo il contratto di servizi, il report della società di revisione, le fatture emesse da Terex, gli estratti conto, i prospetti di suddivisione delle Corporate Charge e, con specifico riferimento al centro di costo in discussione, la certificazione della società di revisione che evidenziava la natura del servizio reso, i criteri di ripartizione e l’effettività dei costi sostenuti con annesse schede contabili; che la relazione della società di revisione, in forza dei profili di controllo pubblicistico e di responsabilità penale e civile del revisore, poteva essere privata dalla forza dimostrativa dei fatti attestati solo con una prova contraria documentale idonea a provare che il revisore fosse incorso in errore o inadempimento; che i costi delle management fees risultavano da un accordo scritto che conteneva il dettaglio delle prestazioni rese e il criterio di ripartizione, il che doveva far ritenere quindi l’inerenza, ai sensi dell’art. 109, comma 5, t.u.i.r., che non può ritenersi limitata alla presenza di un nesso di causa/effetto tra costi e ricavi ma va riferita all’oggetto dell’impresa; richiamava la giurisprudenza di legittimità sulla idoneità della relazione della società di revisione a fornire la prova della certezza e determinabilità dei costi.

Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un motivo. La società resiste con controricorso.

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate a pagare le spese in favore delle società controricorrenti, spese che liquida in complessivi euro 7.000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15 per cento, oltre accessori se dovuti.

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