Nel contenzioso, la società Clear Channel Italia S.p.A. è affiancata dagli avvocati Elena Laverda e Fulvio Lorigiola; il Comune di Milano è assistito dagli avvocati Paola Cozzi, Giuseppe Lepore, Antonello Mandarano, Stefania Pagano, Sara Pagliosa ed Elena Maria Ferradini; Urban Vision S.p.A. è difesa dagli avvocati Giancarlo Tanzarella, Giovanni Corbyons e Carlo Maria Tanzarella; A&C Network S.r.l. è rappresentata dagli avvocati Paolo Bertacco, Gaetano Brancaccio, Jacopo Emilio Recla e Andrea Reggio D’Aci; S.C.I. Società Concessioni Internazionali è patrocinata dall’avvocato Andrea Vecchio Verderame.
La Clear Channel Italia s.p.a. ha proposto, in data 20 settembre 2021, ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia avverso lo ”avviso pubblico di avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione tecnica per la progettazione, fornitura, posa in opera, gestione e manutenzione di n. 70 servizi igienici pubblici automatizzati”, con richiesta di proposte migliorative, assumendo che solo apparentemente si trattava di sponsorizzazione, ma in realtà concerneva l’affidamento di una concessione del servizio pubblico di gestione e manutenzione di impianti digitali su suolo pubblico di rilevante valore commerciale.
La controinteressata Urban Vision s.p.a., costituendosi in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità per carenza di interesse del ricorso essendo la Clear Channel Italia concessionaria del servizio di bike sharing del Comune di Milano, e comunque in ragione della natura non escludente dell’avviso di gara, alla quale Clear Channel non aveva partecipato.
Con sentenza 1 aprile 2022, n. 734 il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, previa riunione del ricorso (n. 1675/2021 del R.G.) proposto da Clear Channel con quello (n. 1626/2021 del R.G.) esperito da Società Concessioni Internazionali-S.C.I. a r.l. avverso lo stesso avviso pubblico del 20 luglio 2021, li ha accolti, nell’assunto della illegittimità, nell’ambito di una procedura di sponsorizzazione, della determinazione dell’importo a base di gara commisurato solamente al valore di lavori o servizi da realizzare, senza tenere conto del valore della controprestazione a favore dello sponsor.
Sia la società Urban Vision che il Comune di Milano hanno proposto appello avverso la sentenza n. 734 del 2022 del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia; in particolare Urban Vision ha censurato la statuizione di ammissibilità del ricorso di primo grado, allegando che le ricorrenti Clear Channel Italia e S.C.I. non avevano partecipato alla gara e che l’avviso impugnato non aveva carattere immediatamente escludente in ragione della mancata qualificazione della controprestazione offerta dallo sponsor.
Con sentenza 21 febbraio 2023, n. 1783 la Sezione, previa riunione, ha accolto entrambi gli appelli, con specifico riguardo alla censura svolta avverso la statuizione di ammissibilità del ricorso.
La Clear Channel Italia s.p.a. chiede in questa sede in via rescindente la revocazione per errore di fatto della predetta sentenza.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore delle parti resistenti Comune di Milano, Urban Vision s.p.a. e A.&C. Network s.r.l., delle spese di giudizio, liquidate in euro cinquemila/00 (5.000,00) per ciascuna; le compensa nei confronti della S.C.I. s.r.l.
Scopri tutti gli incarichi: Paolo Bertacco – Bertacco Recla; Jacopo Recla – Bertacco Recla; Giovanni Corbyons – Corbyons Giovanni; Giuseppe Lepore – Lepore Studio Legale; Andrea Reggio D’Aci – Reggio d’Aci; Elena Laverda – Segantini e Lorigiola; Fulvio Lorigiola – Segantini e Lorigiola; Carlo Maria Tanzarella – Tanzarella Studio Legale; Giancarlo Tanzarella – Tanzarella Studio Legale;