Accolto il ricorso di Silpa relativo alla concessione di attività di cava ed estrattive

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Nel contenzioso, Silpa – Società Industria Lavoratori Porfido S.r.l. è affiancata dagli avvocati Andrea Maria Valorzi e Andrea Seraglio Forti.

SILPA s.r.l. propone appello contro il Comune di Albiano per la riforma della sentenza n. 37/2023 del TRGA di Trento, pubblicata il 14.3.2023 e in pari data notificata, che ha respinto il suo ricorso di primo grado.

La complessa questione controversa origina dalla concessione da parte del Comune di Albiano, con contratto n. 857 del 4 agosto 1995, del lotto 2 della cava n. 21 in località Montegaggio all’odierna ricorrente SILPA S.r.l. Per effetto dell’entrata in vigore della Legge Provinciale di Trento n. 7/2006 (legge provinciale sulle cave), la suddetta concessione, in base a quanto disposto dall’art. 33, conservava validità fino al completamento della coltivazione del relativo volume, trattandosi di concessione vigente alla data di entrata in vigore della L.P. n. 7/2006.

Di conseguenza, il Comune di Albiano, con deliberazione del Consiglio comunale n. 75 del 8 settembre 2011, disponeva il nuovo termine della concessione e i nuovi volumi di materiale da asportare. In seguito, con contratto 25 febbraio 2014, rogato presso il Municipio di Albiano, il Comune e SILPA S.r.l., ai sensi dell’art. 33, comma 5 della stessa legge, acconsentivano all’aggiornamento della concessione in essere stipulata in data 4 agosto 1995 e successivamente modificata.

Con ricorso notificato in data 30 settembre 2022, SILPA S.r.l. impugnava dinanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per il Trentino Alto-Adige (Sede di Trento) la deliberazione del Comune di Albiano n. 114/2022, nonché la precedente deliberazione n. 80/2022 nella parte non rettificata dalla nuova deliberazione domandando, altresì, l’accertamento in sede di giurisdizione esclusiva, dell’illegittimità dell’art. 16 del disciplinare di concessione.

Con la sentenza che ha definito il primo grado del giudizio, infine, il ricorso veniva rigettato. La società ha avanzato appello.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado, annullando gli atti impugnati.

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