Respinto il ricorso di Troticoltura Toscana per l’accesso agli investimenti produttivi destinati all’acquacoltura

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Nella vertenza, Troticoltura Toscana di Pasquali Alessandro (già Troticoltura Il Giardino di A. Pasquali) è affiancata dall’avvocato Eugenio Lequaglie.

L’appellante impugna la sentenza del Tar Emilia-Romagna n. 70 del 6 febbraio 2023 con la quale veniva respinto il ricorso proposto avverso il mancato accoglimento della domanda di contributo n. 41/IPA/17. 5 presentata nel 2018 con riferimento all’Avviso pubblico denominato «FEAMP 2014/2020 – Misura 2.48 “Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura” – Annualità 2017».

Il Tar definiva il giudizio dichiarando improcedibile il ricorso introduttivo e respingendo i motivi aggiunti con sentenza n. 949 del 9 dicembre 2019, impugnata con appello accolto per soli vizi procedimentali con decisione n. 7172/2020 ritenendo il fondamento della dedotta violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990.

All’esito nel nuovo segmento valutativo la Regione negava ancora una volta il contributo con determinazione n. 11942 del 23 giugno 2021, impugnata innanzi al Tar con ricorso iscritto al n. 611/2021, respinto con la già citata sentenza sentenza n. 70 del 6 febbraio 2023.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento delle spese di giudizio nei confronti della Regione appellata del presente grado di giudizio che liquida in € 5.000,00 oltre oneri di legge se dovuti. Nulla per il resto.

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