Respinto il ricorso di Brenta Lavori per l’affidamento dei lavori di ripristino officiosità idraulica del fiume Brenta

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Nella vertenza, Brenta Lavori S.r.l. è affiancata dall’avvocato Alfredo Biagini; Provincia di Padova è assistita dagli avvocati Barbara Silvagni e Patrizia Carbone; Gea Noleggi S.r.l. è difesa dagli avvocati Alessandro Calegari, Stefania Lago e Andrea Manzi.

La Brenta Lavori s.r.l. ha interposto appello nei confronti della sentenza 10 marzo 2023, n. 328 del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sez. I, che ha respinto il suo ricorso avverso la determinazione della Provincia di Padova n. 135 in data 8 febbraio 2023, recante l’aggiudicazione dell’appalto in favore della Gea Noleggi s.r.l., nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto.

La controversia concerne la procedura competitiva preordinata all’affidamento dell’appalto dei “lavori di ripristino officiosità idraulica del fiume Brenta nel tratto tra Curtarolo e Strà L.R. 27/2003-D.Lgs. 50/2016”, indetta il 15 dicembre 2022 dalla Regione Veneto, con delega alla Provincia di Padova a operare quale stazione appaltante.

Con il ricorso in primo grado la Brenta Lavori s.r.l. ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione deducendone l’illegittimità in ragione della nullità del contratto di avvalimento del 20 gennaio 2023, prescrivente che la messa a disposizione delle risorse da parte dell’impresa ausiliaria sarebbe avvenuta “mediante appositi contratti nell’ambito delle figure definite dalla normativa in essere mediante subappalto, noleggio a caldo e a freddo, contratto di servizi di management, distacco e/o altre forme contrattuali, con la rispettiva autorizzazione, ove necessaria da rilasciarsi nei termini e modalità di legge da parte dell’amministrazione appaltante”

Ciò determinerebbe, appunto, la nullità del contratto di avvalimento per carenza di un interesse patrimoniale, diretto o indiretto, all’esecuzione della prestazione da parte dell’operatore ausiliario e anche in ragione della non attualità e concretezza del trasferimento dei requisiti da parte dell’ausiliaria in favore dell’ausiliata, sì da dover riqualificarsi il contratto come mero contratto preliminare preordinato alla stipulazione di diverse figure contrattuali tipiche.

La sentenza appellata ha respinto l’appello ritenendo che l’obbligazione assunta corrisponda allo schema tipico del c.d. avvalimento operativo.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, lo respinge. Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Scopri tutti gli incarichi: Alfredo Biagini – Biagini Alfredo; Alessandro Calegari – Calegari, Creuso, Lago Studio Associato; Stefania Lago – Calegari, Creuso, Lago Studio Associato; Barbara Silvagni – Silvagni Barbara Studio ; Andrea Manzi – Studio Legale Manzi e Associati;