Respinto l’appello di La Linea 80 per l’affidamento della gestione del trasporto pubblico su gomma nella Provincia di Treviso

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Nel contenzioso, La Linea 80 S.c. a r.l. è affiancata dagli avvocati Francesco Marascio e Stefano Genovese; la Provincia di Treviso è difesa dagli avvocati Sebastiano Tonon e Mario Ettore Verino; Autoguidovie S.p.A. è assistita dagli avvocati Laura Pelizzo e Maurizio Zoppolato.

La Provincia di Treviso, in data 23 dicembre 2018, indiceva una gara c.d. ‘a doppio oggetto’, per la selezione sul mercato di un socio privato cui affidare i compiti operativi di gestione del servizio di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano su gomma del bacino, a cui attribuire il 30% del capitale sociale per un valore complessivo di investimento per la sottoscrizione/acquisto dei titoli azionari, a base d’asta, di euro 11.491.683, 00.

Il bando era stato impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto che aveva respinto il ricorso con sentenza n. 98 del 2020. La successiva gara andava deserta, atteso che tutti gli operatori invitati non presentavano alcuna offerta.

La Provincia di Treviso indiceva, pertanto, una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, invitando gli stessi operatori, che avevano già precedentemente manifestato interesse, a presentare la propria candidatura alle stesse condizioni di cui alla lettera di invito del 2019. Alla procedura negoziata partecipava solo la società Autoguidovie s.p.a. (in seguito anche Autoguidovie), unica offerente, a cui veniva aggiudicata la procedura.

La società La Linea 80 S.c.a r.l. (in seguito anche La Linea 80), che era stata invitata ma non aveva partecipato alla gara, in data 19 agosto 2022, presentava all’Amministrazione una domanda di accesso, assumendo che la richiesta veniva proposta, ai sensi della legge n. 241 del 1990, sia ai fini difensivi, sia come accesso civico generalizzato. L’istante chiedeva l’ostensione di tutta la documentazione di gara.

L’Amministrazione accoglieva la domanda di accesso, compresa l’offerta economica di Autoguidovie, differendo l’accesso al contratto al momento della stipula. Veniva negato solo l’accesso all’offerta tecnica, stante l’opposizione di Autoguidovie, sulla base del rilievo che La Linea 80 non aveva dimostrato la sussistenza di un interesse “specifico, concreto e attuale ad accedere alla documentazione tecnica”.

La Linea 80 impugnava il diniego parziale di accesso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto il quale, con sentenza n. 166/2023, respingeva il ricorso. La società impugnava detta statuizione innanzi al CdS.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese di lite del grado, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), a favore di ciascuna delle parti costituite, oltre accessori di legge se dovuti.

Scopri tutti gli incarichi: Stefano Genovese – Genovese Studio Legale; Francesco Marascio – SLM & Partners; Sebastiano Tonon – Tonon Sebastiano; Mario Ettore Verino – Verino Mario Ettore; Laura Pelizzo – Zoppolato e Associati; Maurizio Zoppolato – Zoppolato e Associati;