Il Consiglio di Stato si pronuncia sul ricorso per la realizzazione della nuova centrale tecnologica dell’Ospedale di Udine

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Nel contenzioso, l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine è affiancata dagli avvocati Stefano Coen e Federico Rosati; il Comune di Udine è assistito dagli avvocati Giangiacomo Martinuzzi, Claudia Micelli e Nicolò Paoletti.

L’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia n.00368/2017.

L’Azienda Ospedaliera – Universitaria S. Maria della Misericordia di Udine, in data 7.12.2006, sottoscriveva un Accordo di Programma con l’Università degli Studi di Udine e il Comune di Udine, avente per oggetto la realizzazione della nuova centrale tecnologica dell’Ospedale e di un impianto di cogenerazione all’interno della stessa centrale, sia al servizio dell’Ospedale, sia al servizio di una rete di teleriscaldamento cittadino.

In attuazione alla previsione di programma, l’Azienda Ospedaliera provvedeva alla indizione e gestione di una gara in ambito comunitario per l’affidamento di una concessione trentennale per la costruzione e la gestione della nuova centrale tecnologica, dell’impianto di cogenerazione di cuniculi tecnologici e del centro di servizi e laboratori, nonché della suddetta rete di teleriscaldamento cittadino.

In esito all’espletamento della gara comunitaria veniva affidata la concessione di costruzione e gestione delle suddette opere all’ATI composta da Siram s.p.a., quale mandataria, Rizzani de Eccher s.p.a., CPL Concordia Soc. Coop. cons., in qualità di mandanti, sulla scorta del progetto definitivo prodotto nella gara dal medesimo raggruppamento temporaneo di imprese.

In data 17.2.2010, le imprese facenti parte dell’ATI costituivano la società progetto denominata Aton per il Progetto s.r.l., la quale subentrava automaticamente negli obblighi e nei diritti inerenti la concessione, ai sensi dell’art. 6 della convenzione e dell’art. 156 del d.lgs. n. 163/2006. Sul progetto definitivo prodotto dal concessionario, veniva approvato il progetto esecutivo generale, complessivo di tutte le opere oggetto della concessione, inclusa la rete di teleriscaldamento, unitamente al primo atto aggiuntivo alla concessione, al nuovo cronogramma ed al nuovo piano economico – finanziario. Iniziati i lavori, la convenzione veniva successivamente modificata con due ulteriori atti aggiuntivi, anche in funzione della perizia di variante per diversi e maggiori lavori, resisi necessari.

Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia, l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine agiva affinchè, previo accertamento degli obblighi pecuniari in capo al Comune di Udine discendenti dall’Accordo di programma, l’Amministrazione resistente venisse condannata al pagamento del dovuto, maggiorato di interessi moratori.

Il Tribunale per il Friuli Venezia Giulia, con sentenza n. 368 del 2017, dopo aver ritenuto infondate le eccezioni di irricevibilità ed inammissibilità del ricorso proposte dal Comune di Udine, accoglieva solo in parte il ricorso di ASUI, ossia limitatamente alla condanna per l’importo di euro 116.348,92, oltre agli accessori tributari e previdenziali, ove dovuti, e agli interessi moratori dalla data di notificazione del ricorso alla data del soddisfo effettivo.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, rigetta l’appello principale e dichiara improcedibile l’appello incidentale.

Scopri tutti gli incarichi: Stefano Coen – Coen Palandri; Giangiacomo Martinuzzi – Martinuzzi Giangiacomo; Federico Rosati – Rosati Federico;