Respinto l’appello di Pesca-Mar per la sanatoria di alcune opere abusive nel Comune di Chioggia

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Nella vertenza, Pesca-Mar S.a.s. di Ballarin Marco & C. è affiancata dagli avvocati Michele Greggio e Vladimiro Pegoraro; il Comune di Chioggia è difeso dall’avvocato Simonetta De Sanctis Mangelli.

Con istanza prot. 8222 dell’8 febbraio 1995, la Pesca-Mar S.A.S. Di Ballarin Marco & C. chiese al Comune di Chioggia, ai sensi dell’art. 30 della L. 724/1994, la sanatoria di un insieme di opere edilizie abusive, realizzate in località Sant’Anna di Chioggia, a dire della stessa società, nel periodo temporale compreso tra il 16 marzo 1985 e il 31 dicembre 1993.

Le opere in questione consistevano in tre ampliamenti di un edificio preesistente, nella costruzione di una scala esterna ed altre opere in Sant’Anna di Chioggia.

Dopo una serie di integrazioni della documentazione prodotta dalla società istante, il Comune di Chioggia ha rilasciato la sanatoria richiesta con permesso di costruire in sanatoria, per condono edilizio, n. 31/2004 per tutte le opere abusive ad eccezione della costruzione del locale di 206,45 mq. contenente la cella frigorifera. Il diniego di sanatoria dell’ampliamento contenente la cella frigorifera è stato fondato dal Comune sul disposto dell’art. 33 della L. 47/1985 poiché l’opera ricadeva all’interno della fascia di rispetto cimiteriale (art. 338 R.D. 1265/1934) che pone un vincolo di inedificabilità assoluta.

La Pesca Mar ha allora impugnato avanti al TAR per il Veneto il permesso stesso, nella parte in cui ha negato la sanatoria per il locale contenente la cella frigorifera adducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 338 R.D. 1265 del 1934.

Il TAR per il Veneto, con sentenza n. 458/2019 del 2/4/2019, pubblicata l’11/4/2019, ha respinto il ricorso proposto dalla Pesca Mar contro il permesso di costruire in sanatoria.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna parte appellante al pagamento delle spese di giudizio nella misura di Euro 3.000/00 (Tremila/00) oltre accessori di legge.

Scopri tutti gli incarichi: Simonetta De Sanctis Mangelli – DSMD Studio Legale; Michele Greggio – Greggio e Pegoraro; Vladimiro Pegoraro – Greggio e Pegoraro;