Respinto l’appello in materia di autorizzazione rilasciata ad MGP per l’esercizio di attività di destinatario registrato di prodotti energetici

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Nella vertenza, la società MGP S.r.l. è affiancata dall’avvocato Bruno Barel.

Con l’appello l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha impugnato la sentenza del TAR per il Veneto n. 714/2022, chiedendone la riforma, previa sospensione dell’esecutività.

La sentenza appellata ha accolto il ricorso della MGP S.r.l. avverso il provvedimento dell’Ufficio delle dogane di Venezia del 10 dicembre 2021, recante la revoca dell’autorizzazione rilasciata alla citata società per l’esercizio dell’attività di destinatario registrato di prodotti energetici, annullandolo.

La revoca sopra indicata era stata disposta, previa comunicazione di avvio del relativo procedimento, successivamente ad analogo provvedimento, adottato nel 2020 per l’accertata e ripetuta violazione dell’obbligo di pagamento dell’accisa, gravante sui prodotti ricevuti, entro il giorno successivo al loro arrivo, dell’effettuazione in ritardo dei versamenti dovuti mediante un utilizzo distorto del ravvedimento operoso, con ravvedimenti frazionati in modo da ridurre le sanzioni e gli interessi e della mancanza della copertura di una garanzia sufficiente.

Tale primo provvedimento di revoca, tempestivamente impugnato innanzi al competente TAR per il Veneto, è stato annullato, in esito al giudizio introdotto, con la sentenza n. 835 del 21 giugno 2021, la quale ha costituito oggetto di ricorso in appello iscritto al numero RG 737 del 2022.

Impugnato detto provvedimento di revoca dalla società, il TAR ha accolto il relativo ricorso, osservando che le previsioni di riferimento per la revoca della citata autorizzazione sono contenute nell’art. 8, comma 1-bis, del d.lgs. n. 504/1995, il quale per la disciplina della sospensione e della revoca richiama, rispettivamente, i commi 8 e 9 del successivo art. 23, ma non i commi 6 e 7: questi ultimi, infatti, vengono richiamati solo per il diniego di rilascio dell’autorizzazione.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull’appello (R.G. n. 9306 del 2022), come in epigrafe proposto, lo respinge.

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