Il Consiglio di Stato si pronuncia sui ricorsi di Regione Umbria, Ge.Fi.L e ACI

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Nella vertenza, Regione Umbria è difesa dagli avvocati Tiziana Caselli e Anna Rita Gobbo; Ge.Fi.L. – Gestione Fiscalità Locale S.p.A. è affiancata dagli avvocati Alessandro Calegari, Nicola Creuso, Stefania Lago e Andrea Manzi; Automobile Club D’Italia è assistita dagli avvocati Francesco Guarino e Aureliana Pera.

Regione Umbria e ACI propongono ricorso per la riforma della sentenza del TAR Umbria n. 731/2022.

.Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria ha accolto il ricorso proposto dalla società Ge.Fi.L. – Gestione Fiscalità Locale s.p.a. contro la Regione Umbria e nei confronti dell’ACI – Automobile Club Italia per l’annullamento di due deliberazioni della Giunta regionale dell’Umbria.

Con la prima deliberazione, la Regione Umbria aveva deciso di avviare il processo di internalizzazione della gestione della tassa automobilistica mediante un sistema applicativo gestionale (N-Star) di nuova generazione da realizzarsi in co-progettazione e co-sviluppo con l’ACI e, al dichiarato fine di assicurare la continuità della gestione della tassa automobilistica e di non esporre l’amministrazione regionale a pregiudizievoli conseguenze in termini di riscossione della tassa e di mancata assistenza nei confronti dei cittadinicontribuenti in attesa della messa a regime del nuovo sistema gestionale, aveva deciso di continuare ad avvalersi per la gestione della tassa automobilistica per un periodo transitorio, quantificato presumibilmente in un anno, della collaborazione dell’ACI mediante il sistema gestionale SINTA.

Con lo stesso atto si rinviava a successivi provvedimenti l’approvazione degli schemi di accordo necessari a dare attuazione a quanto deliberato secondo un cronoprogramma temporale da definire nel dettaglio e alla determinazione dei relativi costi.

Lo schema di accordo e il disciplinare tra la Regione Umbria e l’ACI erano stati, poi, approvati con la seconda deliberazione, impugnata con i motivi aggiunti, unitamente a tutti gli atti presupposti e connessi e ad ogni eventuale accordo eventualmente già stipulato dalla Regione Umbria in relazione ai medesimi servizi, al fine di ottenere la caducazione o la dichiarazione di nullità o di inefficacia dell’accordo medesimo ove già stipulato.

Il tribunale ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità ed improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti sollevate dalle parti resistenti, Regione Umbria ed ACI.

La Regione Umbria ha proposto appello con un motivo unico articolato in più censure. Il ricorso è stato iscritto al n. 8801/2022 r.g. Anche l’Automobile Club d’Italia ha proposto appello con due motivi principali e due motivi subordinati.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li respinge. Condanna le parti appellanti al pagamento delle spese processuali, liquidate, in favore della Ge.Fi.L., nell’importo di € 3.000,00, oltre accessori, a carico di ciascuna.

Scopri tutti gli incarichi: Alessandro Calegari – Calegari, Creuso, Lago Studio Associato; Nicola Creuso – Calegari, Creuso, Lago Studio Associato; Stefania Lago – Calegari, Creuso, Lago Studio Associato; Andrea Manzi – Studio Legale Manzi e Associati;