Il Tribunale Federale dichiara l’inammissibilità del ricorso della USD Breno

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Nella vertenza, la USD Breno è affiancata dall’avvocato Andrea Scalco; la resistente US Seregno Calcio1913 è difesa dall’avvocato Matteo Corsi.

Con ricorso in data 10 maggio 2023, proposto ai sensi dell’art. 79 CGS FIGC, la società USD Breno chiedeva, nei confronti della Lega Nazionale Dilettanti, del suo Dipartimento Interregionale e della US Seregno Calcio Srl in classifica nella s.s. 2022/2023, con conseguente annullamento del C.U. della LND – Dip.to Interregionale n. 136 del 9 maggio 2023 di determinazione della classifica finale del Girone B del Campionato di Serie D e della conseguente calendarizzazione dei play out di tale Girone, ordinando alla LND di modificare la classifica e, di conseguenza, i play out.

A fondamento del ricorso deduceva che il Seregno, nella s.s. 2022/2023, aveva schierato in campo in n. 14 gare di Campionato il calciatore Konate Dramane in violazione dell’art. 95, comma 2, NOIF, essendo lo stesso risultato tesserato, nella suddetta stagione sportiva, dapprima con la società professionistica Hellas Verona Spa, poi con la società professionistica albanese KF Skenderbeu, poi con la società dilettantistica SSDARL Aglianese Calcio 1923, infine con la società dilettantistica US Seregno 1913.

Conseguentemente il Seregno doveva essere sanzionato con irrogazione di 14 punti di penalizzazione in classifica (1 punto per gara) e conseguente rimodulazione della classifica del Girone B del Campionato di Serie D.

Il Tribunale ritiene, quanto dedotto in sede di udienza dal difensore della ricorrente risulta del tutto irrilevante rispetto alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, atteso che l’ipotetico annullamento della delibera dovrebbe indispensabilmente essere preceduto dalla valutazione della ragione posta a fondamento della pretesa annullatoria.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese che liquida nella misura di euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) oltre accessori di legge, se dovuti, per ciascuna delle due parti costituite.

Scopri tutti gli incarichi: Andrea Scalco – Scalco Andrea ; Matteo Corsi – Studio Legale Corsi;