Nel contenzioso, la società Rem Tec S.r.l. è difesa dagli avvocato Andrea Manzi, Karl Zeller e Stefan Thurin; la Provincia Autonoma di Bolzano è assistita dagli avvocati Luca Graziani, Alexandra Roilo, Jutta Segna e Lukas Plancker.
Con l’appello la società impugnava la sentenza n. 226 del 2018 con cui il Tar Bolzano aveva respinto l’originario gravame.
Quest’ultimo era stato proposto dalla stessa società articolato in ordine alle seguenti domande: per l’annullamento dei provvedimenti con i quali la Provincia autonoma di Bolzano invitava la ricorrente a pagare i costi delle opere di urbanizzazione primaria, quantificati in euro 146.056,76, della zona produttiva Sandhof, non essendo né proprietaria, né assegnataria delle pp.ff. 2127/5 e 2127/14, avendo inoltre il locatore del leasing Hypo Vorarlberg Leasing S.p.a., in buona fede, acquistato l’area nel 2010 come terreno produttivo interamente urbanizzato; per l’accertamento dell’esecuzione a spese proprie dei danti causa di Hypo Vorarlberg Leasing S.p.a. e della stessa Rem-Tec s.r.l. di una parte sostanziale delle opere di urbanizzazione previste dal piano di attuazione e dei lavori di apprestamento del terreno assegnato, da scomputare dalle somme richieste.
La presente controversia ha ad oggetto la sentenza di rigetto delle originarie domande della odierna appellante, che vengono nella sostanza riproposte nella presente sede. Trattasi in particolare della domanda di annullamento dei provvedimenti con i quali la Provincia autonoma di Bolzano “invitava” la ricorrente a pagare i costi delle opere di urbanizzazione primaria sulle particelle di proprietà site in zona per insediamenti produttivi d’interesse provinciale ”Sandhof“ in Merano/Sinigo e le ulteriori domande, di accertamento, di cui alla narrativa in fatto.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), non definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, respinge la domanda di annullamento quanto all’an e quella di accertamento di cui ai punti 1 e 2 delle conclusioni dell’atto di appello; riservata ogni ulteriore decisione nel merito e sulle spese, per decidere il resto della causa dispone la verificazione nei sensi e nei termini di cui in motivazione; all’esito del deposito della verificazione, manda al Presidente della sezione per la fissazione dell’udienza di discussione del merito nel primo trimestre del 2024. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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