Respinto il ricorso di Fischer Italia per l’ampliamento delle strutture produttive

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Nel contenzioso, la società Fischer Italia S.p.A. è affiancata dagli avvocati Alessandro Calegari e Gaetano Basile.

Il contenzioso ha ad oggetto la richiesta di riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sez. II, 10 ottobre 2019 n. 1071 con la quale il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso (n. R.g. 234/2009) proposto dalla società Fischer Italia S.p.a. al fine di ottenere l’annullamento dei seguenti atti e/o provvedimenti: l’ordinanza del Comune di Lozzo Atestino n. 5 del 5 febbraio 2019, recante l’ordine di rispristino delle opere eseguite in difformità dai titoli abilitativi rilasciati per uno stabilimento industriale di Lozzo Atestino, sito in via Atestina; la presupposta nota prot. 10206 del Comune di Lozzo Atestino, del 7 dicembre 2018, nella parte in cui contesta le modalità di realizzazione di una porzione del prospetto del lato ovest dello stabilimento industriale.

La domanda, specifica la società appellante, pur nell’irrilevanza dal punto di vista edilizio delle irregolarità, aveva ragione di essere proposta sotto il profilo della compatibilità paesaggistica.

La società Fischer proponeva ricorso nei confronti del suddetto provvedimento comunale chiedendone l’annullamento per plurime ragioni, ma il TAR per il Veneto con sentenza 1071/2019 rilevava, d’ufficio, l’inammissibilità del ricorso proposto.

Propone quindi appello, nei confronti della suddetta sentenza di primo grado n. 1071/2019, la società Fischer Italia, che ne sostiene la erroneità in ragione di una premessa contestativa, accolta la quale chiede che siano scrutinati i cinque motivi di ricorso non esaminati dal giudice di primo grado in ragione della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Ad avviso della società Fischer l’ordine di ripristino adottato dal Comune di Lozzo Atestino, per un verso si presenta come atto non motivato, tanto da non recare neppure l’indicazione dell’oggetto del contenuto, oltre a non specificare le ragioni della ritenuta abusività del fabbricato, mentre, sotto altro versante, si limita ad esplicitare le difformità rilevate meramente richiamando la nota/comunicazione di avvio del procedimento del 7 dicembre 2018, nella quale dette difformità (peraltro soltanto prospettiche) erano riferite a una specifica porzione del prospetto ovest.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello (n. R.g. 1462/2020), come indicato in epigrafe, lo respinge.

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