Accolto il ricorso per accesso documentale di Marmolada e Tofana S.r.l.

0
472

Nel contenzioso, le società Tofana S.r.l. e Marmolada S.r.l. sono affiancate dagli avvocati Guido Barzazi e Andrea Manzi; Cellnex Italia S.p.A. è difesa dagli avvocati Marco Bellante e Luigi Ammirati.

La società Tofana s.r.l., con istanza rivolta all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) del 13.6.2022, ha presentato domanda di accesso ai documenti di Cellnex Italia S.p.A. contenuti nel fascicolo del procedimento teso a garantire l’accesso all’infrastruttura fisica del sito “BL 135 Ra Valles” ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 33/2016 per l’ampliamento, l’ammodernamento e il rafforzamento della stazione radio base ivi installata.

Tofana s.r.l., proprietaria del relativo cespite e gestore dell’impianto funiviario “Freccia nel Cielo” nella Provincia di Belluno, aveva stipulato nel 2012 con Wind Telecomunicazioni S.p.A. due contratti di locazione per uno spazio interno della stazione di arrivo della funivia “Freccia nel Cielo” per ospitare apparecchiature tecnologiche per una stazione radio base per telecomunicazioni. Questi contratti sono stati ceduti prima a Galata S.p.A. e poi a Cellnex Italia S.p.A., successivamente, a seguito della fusione per incorporazione di Cima Tofana srl, venendo disdetti da Tofana srl il 30.3.2018.

Cellnex Italia S.p.A. voleva però realizzare un intervento di ampliamento e rafforzamento dell’impianto esistente e siccome Tofana srl si è opposta, Cellnex Italia il 13.5.2021 ha attivato presso AGCOM la speciale procedura prevista dall’art. 14 del Regolamento di cui alla delibera 449/16/CONS.

Nell’ambito del seguente procedimento Tofana s.r.l. è stata sollecitata da AGCOM – con nota del 24.6.2022 – a fornire elementi di valutazione sulla copertura del sito con il deposito di una relazione tecnica. A questo fine Tofana s.r.l. formulava quindi un’istanza di accesso alla documentazione tecnica depositata da Cellnex Italia.

Proposto ricorso avverso la nota del 8.7.2022, invocando l’accesso difensivo e deducendo la violazione degli artt. 22, 24 e 25 della legge n. 241/1990, dell’art. 98 del d.lgs. n. 30/2005, e dell’art. 17 del Regolamento n. 449/16/CONS e degli artt. 11 e 16 del Regolamento n. 383/17/CONS, il TAR del Lazio, Sez. IV-bis, lo ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse con sentenza n. 17789/2022.

Avverso la sentenza Tofana srl ha proposto il presente appello, deducendone l’erroneità.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, accoglie il ricorso di primo grado nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate.

Scopri tutti gli incarichi: Luigi Ammirati – Ammirati Bellante Studio Legale Associato; Marco Bellante – Ammirati Bellante Studio Legale Associato; Guido Barzazi – Barzazi Studio Legale; Andrea Manzi – Studio Legale Manzi e Associati;