Accolto l’appello del Comune di Rivoli Veronese in materia di opere di urbanizzazione primaria

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Nel contenzioso, il Comune di Rivoli Veronese è affiancato dall’avvocato Barbara Ferrari; Gloria Immobiliare S.r.l. è assistito dall’avvocato Daniele Maccarrone.

Il Comune di Rivoli Veronese ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Veneto n. 1390/2019.

Oggetto del giudizio è costituito dalla domanda di accertamento dell’obbligo del Comune di Rivoli veronese di prendere in carico le opere di urbanizzazione primaria realizzate nell’ambito di una convenzione di lottizzazione stipulata il 23 dicembre 2012 tra il Comune stesso e la ditta Pigozzi Aleardo e Mario.

In data 23 dicembre 1982 veniva sottoscritta tra il Comune di Rivoli Veronese ed i signori Pigozzi Mario ed Aleardo la convenzione di lottizzazione n. 574 Rep. avente ad oggetto la trasformazione urbanistica di un’area di proprietà dei lottizzanti sita in località Vanzelle del Comune di Rivoli Veronese; in data 10 dicembre 1996 veniva eseguito il collaudo delle opere che veniva successivamente approvato con delibera di Giunta comunale n. 35 del 20 gennaio 1997; durante il collaudo, il collaudatore ha rilevato relativamente alle strade ed ai parcheggi che vi erano delle discordanze di frazionamento rispetto lo stato attuale e ciò con particolare riferimento al lotto n. 5 di proprietà della Gloria Immobiliare s.r.l., a cui è subentrata la società Phyto Garda s.r.l. a seguito di atto di acquisto successivo alla instaurazione del giudizio di primo grado.

Con il ricorso di primo grado la ricorrente Gloria Immobiliare s.r.l. ha articolato un unico motivo con il quale ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 28, comma 5, della legge n. 1150 del 1942 nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 della Convenzione di lottizzazione del 23 dicembre 1982.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello r.g.n. 3118/2020: – accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado; – compensa tra le parti le spese del giudizio; – liquida complessivamente, a titolo di spese ed onorari, al verificatore, la somma complessiva di euro 6.000,00 (seimila), comprensiva dell’acconto già corrisposto pari ad euro 5.000,00 (cinquemila) con onere solidale a carico di tutte le parti e successivo diritto di rivalsa a favore del Comune di Rivoli Veronese per l’acconto; – manda alla Segreteria della Sezione al fine di provvedere alla comunicazione della presente sentenza al verificatore.

Scopri tutti gli incarichi: Barbara Ferrari – Iura Avvocati Associati; Daniele Maccarrone – Maccarrone & Co.;