Respinto il ricorso di Living Bruenck per l’accesso ai contributi di urbanizzazione comunale

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Nel procedimento, Living Bruenck S.r.l. è affiancata dagli avvocati Andrea Manzi, Dieter Schramm e Franz Complojer.

La società Living Bruenck ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TRGA n. 62/2021 concernente l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento del Comune di Brunico del 24.10.2019 e del regolamento per la determinazione e la riscossione del contributo di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione del Comune di Brunico, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 61 del 18.11.2009), e di ogni ulteriore atto richiamato, presupposto, infraprocedimentale, conseguente ed esecutivo.

L’appello in esame ha ad oggetto la determinazione del contributo del costo di costruzione dovuto per la demolizione e ricostruzione di un edificio.

Parte appellante Living Bruneck S.r.l. è proprietaria della particella edilizia n. 1197 CC Brunico, situata nella zona di completamento B4 nel Comune di Brunico. Su tale particella insisteva un edificio con un volume pari a 4.901,05 m³ che era originariamente sede di una caserma dei Carabinieri. Con istanza del 17 febbraio 2020, parte appellante chiedeva al Comune di Brunico di demolire l’originaria caserma dei Carabinieri e di realizzarvi un edificio abitativo del volume complessivo di 5.390,41 m³.

Dopo aver presentato presso il Comune osservazioni avverso il calcolo del contributo sui costi di costruzione, la Living Bruneck s.r.l. – con dichiarazione d’impegno unilaterale del 15.6.2020 – si era assunta per tutti gli appartamenti in progetto il vincolo ai sensi dell’art. 79 legge provinciale 13/1997 (c.d. convenzionamento).

Con ricorso del 2 settembre 2020 Living Bruneck srl impugnava dinanzi al TRGA di Bolzano la decisione della Giunta comunale di Brunico del 7 agosto 2020, nonché i precedenti computi degli oneri concessori del 7 maggio 2020 e del 30 giugno 2020.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellata, liquidate in complessivi € 3.000/00 (tremila), oltre accessori di legge.

Scopri tutti gli incarichi: Franz Complojer – Schramm, Tschurtschenthaler, Mall, Elecosta; Dieter Schramm – Schramm, Tschurtschenthaler, Mall, Elecosta; Andrea Manzi – Studio Legale Manzi e Associati;