Nel contenzioso, la società US 1913 Seregno Calcio è affiancata dall’avvocato Filippo Corsi; la società Real Calepina FC SSD arl è assistita dall’avvocato Andrea Scalco.
La Corte Sportiva si pronuncia sul ricorso avanzato dalla società US 1913 Seregno Calcio per la riforma della decisione del Giudice Sportivo, di cui al Com. Uff. n. 130 del 26 aprile 2023.
Con ricorso al Giudice Sportivo del 24.4.2023, la società Real Calepina FC esponeva che, in occasione della gara disputata il 23 aprile 2023 contro la U.S. 1913 Seregno Calcio s.r.l., valevole per il campionato nazionale di serie D, quest’ultima aveva schierato il calciatore Konate Dramane in posizione irregolare, in quanto tesserato, nella stessa stagione sportiva 2022/2023, per n. 4 società, in violazione dell’art. 95, comma 2, N.O.I.F. Chiedeva pertanto che, ai sensi dell’art. 10 C.G.S., fosse inflitta ad essa Seregno Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.
Con la decisione oggi impugnata, assunta nella resistenza della U.S. Seregno Calcio, il Giudice Sportivo accertava che il calciatore Konate era stato tesserato una prima volta come professionista dalla società Hellas Verona; una seconda volta (sempre come professionista) da una società albanese una terza volta come non professionista dalla società Aglianese Calcio il 2.9.2022 ed infine una quarta volta dalla U.S. 1913 Seregno Calcio.
Quindi, sul presupposto che tale ultimo tesseramento fosse intervenuto in violazione dell’art. 95, comma 2, N.O.I.F. ritenendo non sussistere dubbi circa l’applicabilità di tale disposizione anche ai calciatori dilettanti, a nulla rilevando le diverse indicazioni fornite dall’Ufficio Tesseramento della LND, accoglieva il reclamo della Real Calepina F.C. ed infliggeva alla U.S. Seregno Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, sul presupposto che il calciatore Konate Dramane non aveva titolo a parteciparvi.
Avverso tale decisione, preceduto da regolare preannuncio, la U.S. Seregno Cacio ha interposto rituale reclamo con procedura d’urgenza in data 28.4.2023, affidandosi a tre motivi.
Accoglie il reclamo e, per l’effetto, annulla l’impugnata decisione del Giudice Sportivo con conseguente ripristino del risultato conseguito sul campo.
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