Respinto l’appello della Cassa Rurale di Trento in materia di canone concessorio

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Banca di Credito Cooperativo è difesa dagli avvocati Damiano Florenzano e Sandro Manica; il Comune di Trento è affiancato dall’avvocato Giuseppe Franco Ferrari.

La Cassa Rurale di Trento ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TARGA di Trento n. 362/2016.

La controversia ha ad oggetto la sussistenza dell’obbligo di pagamento delle somme richieste dal Comune di Trento a titolo di contributo di concessione per il cambio di destinazione d’uso di un immobile di proprietà della Cassa e di contributo sostitutivo dello standard di parcheggio e la loro corretta quantificazione.

Nell’anno 2015, la Cassa Rurale di Trento Banca di Credito Cooperativo, ha acquistato il compendio immobiliare identificato dalle particelle n. 189/2 p.m. 1, p.ed. 197, p.ed. 191, pp.mm. 12-13, ubicate nel territorio del Comune di Trento, in precedenza di proprietà della Società Piedicastello s.p.a. L’immobile, in precedenza destinato ad ospitare il Rettorato e gli uffici amministrativi dell’Università degli Studi di Trento, è stato acquistato dalla Cassa Rurale, al fine di trasferirvi i suoi uffici amministrativi.

In data 24 ottobre 2013, l’Istituto bancario ha chiesto al Comune di Trento un parere in merito all’applicabilità e alla corresponsione del contributo di concessione edilizia per il cambio di destinazione da uffici del Rettorato ad uffici amministrativi della Cassa Rurale. Con la nota prot. n. 18429/2015/PP/ma/47 del 2 febbraio 2015, il Comune di Trento ha determinato: in euro 437.013,72 il contributo sostitutivo dello standard di parcheggio, in euro 269.440,90 l’importo dovuto a titolo di contributo di concessione.

La società ha provveduto al pagamento delle somme, facendo espressamente salva la ripetizione dell’eventuale indebito. In data 4 agosto 2015, il Comune di Trento ha rilasciato alla Cassa Rurale la concessione edilizia n. 146896/2015.

Con l’istanza/diffida del 23 novembre 2015, la Cassa Rurale ha chiesto al Comune di Trento di riesaminare le proprie determinazioni. Il Comune non ha riscontrato l’istanza.

Alla luce di ciò, la società ha proposto dapprima, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi ricorso al TARGA di Trento. Quest’ultimo con la sentenza n. 362/2016, ha accolto in parte il ricorso e, per l’effetto, ha annullato la concessione edilizia impugnata; ha conseguentemente condannato il Comune alla restituzione di quanto indebitamente percepito a titolo di contributo sostitutivo dello standard degli spazi di parcheggio; ha compensato le spese del giudizio. La sentenza è stata impugnata sia dalla società che dal Comune innanzi al Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello n.r.g. 3419/2017 e sull’appello incidentale, li respinge.

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