Respinto l’appello del Comune di Venezia

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Nel contenzioso, il Comune di Venezia è affiancato dagli avvocati Maurizio Ballarin, Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro e Nicolò Paoletti; Telecom Italia e Inwit S.p.A. sono assistite dall’avvocato Alessandro Tudor.

Il Comune di Venezia ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Veneto n. 533/2018.

In data 15.03.2017, Telecom Italia S.p.A. e Inwit S.p.A. presentavano una richiesta di autorizzazione, ai sensi degli artt. 87 e 88 del D.lgs. 259/2003, di una nuova stazione radiobase per la telefonia mobile da installare sopra il lastrico solare di copertura dell’Hotel Russot, sito in Mestre – Venezia, via Orlanda, n. 4. Il 12.06.2017, con nota PG. 2017/0280915, l’ARPAV rendeva parere favorevole.

Il Comune di Venezia, con il provvedimento n. 2017/0343983, rigettava l’istanza, rilevando il contrasto dell’intervento con l’art. 50 del Regolamento Edilizio, che vieta l’istallazione o la riconfigurazione con aumento di potenza di impianti di telefonia in una serie di siti considerati sensibili, specificati, dalla Circolare regionale n. 12/2001, quali “scuole, asili, ospedali, case di cura, parchi e aree per gioco e lo sport”.

Avverso il suddetto diniego le società Telecom Italia e Inwit proponevano ricorso dinanzi al TAR per il Veneto, chiedendo altresì l’annullamento dell’art. 50 del regolamento edilizio del Comune di Venezia.

Con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR adito ha accolto il ricorso e ha disposto l’annullamento del provvedimento di diniego impugnato.

Il Comune di Venezia ha impugnato tale pronuncia.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello e compensa le spese di lite, ponendo a carico di parte appellante le spese della verificazione.

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