Ponti & Partners di Udine con i soci Luca Ponti e Paolo Panella ottiene un’importante pronuncia da parte della Cassazione in favore degli eredi legittimi di Riccardo Di Tommaso, imprenditore titolare di Bernardi Group, catena di negozi d’abbigliamento diffusa su tutto il territorio nazionale e all’estero, proprietaria negli anni 2000 di Postalmarket e successivamente acquistata dal Gruppo Coin.
All’indomani della morte del fondatore della nota catena di abbigliamento, avvenuta il 24 gennaio 2010, Ponti & Partners ha assistito sempre con successo e in numerosi contenziosi l’ex moglie di Di Tommaso e i due figli, Diego e Silvia, nelle varie cause che si sono avvicendate su questo rilevante patrimonio caduto in successione, introdotte dalla compagna del de cuius Ivana Colombo, madre della figlia naturale del noto imprenditore.
L’ultima causa a concludersi ha riguardato la presunta nullità del trust estero “Buncher”, costituito dall’imprenditore e dalla moglie e nel quale erano state conferite le quote di controllo del gruppo Bernardi; secondo la compagna di Di Tommaso l’operazione sarebbe stata lesiva delle aspettative ereditarie della terzogenita e per tale ragione l’aveva censurata.
L’operazione era stata ritenuta legittima dal Tribunale di Udine, che otto anni fa aveva escluso qualsivoglia profilo di violazione elusiva delle norme in materia di successione; dette conclusioni erano state condivise nel 2017 dalla Corte di Appello di Trieste e ora è la Cassazione a mettere la parola fine alla querelle, rigettando definitivamente il ricorso proposto dalla compagna di Di Tommaso nell’interesse della figlia.
Nel ricorso, di natura specificamente successoria, ma afferente anche la disciplina del trust estero, Colombo chiedeva che tutti i beni confluiti nel fondo fiduciario “Buncher”, istituito nel 2000 a controllo del gruppo Bernardi, fossero ricompresi nell’asse relitto; i tre motivi portati a sostegno del ricorso, tuttavia, sono stati ritenuti infondati.
Secondo la Suprema Corte l’atto in discussione ha avuto natura di trust «inter vivos», posto in essere da Di Tommaso quand’era ancora in vita, «di carattere discrezionale», assistito da «causa concreta» ad esso sottostante di natura «squisitamente imprenditoriale e commerciale e non patrimoniale e successoria».
Per tali ragioni, ferma restando la natura di “istituto polimorfo” del trust, ciò è bastato a «escludere le specificità legate alla peculiare natura del trust testamentario», potendosi riferire piuttosto al novero delle «donazioni indirette»; di qui, la conclusione secondo cui, come già evidenziato in sede d’appello, «la tutela dei diritti successori dei legittimari, asseritamente pregiudicati da tali atti, sia assicurata con l’esercizio dell’azione di riduzione».
Posto che «oggetto dei conferimenti furono partecipazioni ai capitali di società tutte appartenenti a un medesimo gruppo creato e coordinato dallo stesso Di Tommaso – si legge altresì in sentenza – è dunque ragionevole presumere che il disponente avesse proprio l’obiettivo di garantire continuità a una gestione unitaria e coordinata del gruppo di imprese, piuttosto che quello di regolare la successione nel suo patrimonio in deroga alle cogenti norme della legge italiana».
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