Il Comune di Bolzano vince il ricorso contro Technoalpin Holding

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Nel procedimento, Technoalpin Holding S.p.A. è affiancata dagli avvocati Manfred Shullian e Luca Mazzeo; il Comune di Bolzano è assistito dagli avvocati Gudrun Agostini, Alessandra Merini e Bianca Maria Giudiceandrea.

La società Technoalpin Holding S.p.A. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano, 4 novembre 2020 n. 271.

Quest’ultima aveva respinto il ricorso (n. R.g. 20/2020) proposto dalla predetta società al fine di ottenere l’accertamento, in sede di giurisdizione esclusiva, della non debenza degli oneri di urbanizzazione per la realizzazione di un fabbricato avente destinazione produttiva – in zona produttiva – e ottenere la condanna dell’amministrazione resistente a rimborsare l’importo di euro 1.067.215,06, con interessi legali dal versamento al rimborso nonché, per quanto occorrer possa, al fine di ottenere l’annullamento della nota comunale dd. 6 dicembre 2017 oltre che, in parte qua, del regolamento comunale per la determinazione e la riscossione del contributo sul costo di costruzione e del contributo di urbanizzazione, nel testo ratione temporis vigente.

La società appellante contesta, quindi il principio espresso dal giudice di prime cure secondo il quale l’applicazione del criterio di commisurazione degli oneri di urbanizzazione, fondato sull’effettivo incremento del carico urbanistico rispetto alle preesistenze, presupporrebbe l’avvenuto versamento di un contributo per dette preesistenze, ossia la previa compartecipazione del proprietario in forza del c.d. regime convenzionale.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello (n. R.g. 10253/2020), come indicato in epigrafe, lo respinge. Condanna la società Technoalpin Holding S.p.a., in persona del rappresentante legale pro tempore, a rifondere le spese del secondo grado di giudizio in favore del Comune di Bolzano, in persona del Sindaco pro tempore, liquidandole nella misura complessiva di € 4.000,00 (euro quattromila/00), oltre accessori come per legge.

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