Pronuncia della Cassazione in materia di imposte nel settore conciario

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Nel procedimento, le ricorrenti, DMG S.p.A.; Ambra Automotive Leather s.r.l.; Conceria Ambra s.r.l. e Conceria Tigre s.r.l., sono rappresentate dall’avvocato Roberta Bonadeo.

A seguito di verifica avviata nel 2009, le società contribuenti operanti nel settore della concia di pellame erano attinte da avvisi di accertamento per l’anno di imposta 2007 sul rilievo di operazioni soggettivamente inesistenti con società di mera facciata che generava una frode carosello, cui seguivano rilievi sulle discrepanze delle rimanenze di magazzino, presunzione di cessione irregolare di beni per decremento magazzino, spese non inerenti, indebita detrazione di IVA internazionale e, infine, sanzioni per irregolare tenuta delle scritture contabili.

Avendo aderito al consolidato nazionale per il 2007, la ripresa a tassazione verso le verificate società si ripercuoteva nei confronti della loro controllante soc. Dal Maso Group s.p.a., attinta parimenti da consequenziale atto impositivo, reagivano le diverse società con distinti ricorsi.

Rilevano i ricorsi proposti da Ambra Automotive Leather e dalla consolidante Dal Maso Group, parzialmente accolti in primo grado, con sentenza riformata in appello che ha confermato quindi la ripresa a tassazione, per cui propongono ricorso per cassazione le due società, nelle rispettive posizioni di contribuente direttamente incisa e di controllante solidalmente responsabile per il consolidato nazionale.

La Corte accoglie il quinto motivo nel quale vengono censurate le violazioni relative alla tassazione ripresa sul riscontro non di una differenza quantitativa o qualitativa di magazzino, ma in base ad una differenza di valore delle rimanenze fra inizio e fine anno. Rigettati i rimanenti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per il Veneto, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

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