Master Divisione Elettrica S.r.l. è assistita dall’avvocato Roberto Morachiello.
La società Master Divisione Elettrica S.r.l., con sede legale in Este (PD), ha impugnato dinanzi alla C.T.P. di Padova il diniego opposto dall’Agenzia delle entrate (direzione centrale normativa di Roma) al suo interpello preventivo per la disapplicazione della normativa antielusiva di cui all’art. 167, t.u.i.r., in tema di tassazione in Italia dei redditi realizzati da società controllate non residenti.
La C.T.P. di Padova, con sentenza n. 567/2/14, in accoglimento dell’eccezione dell’ufficio, ha declinato la propria competenza territoriale a favore della C.T.P. di Roma e ha assegnato alle parti un termine di sei mesi per la riassunzione della causa dinanzi a tale giudice.
La C.T.R. del Veneto, ha accolto l’appello della società, la quale, da un lato, ha dedotto che il primo giudice non si era pronunciato sulla questione, sollevata dall’Amministrazione finanziaria, del difetto di interesse ad agire della contribuente a causa della non immediata impugnabilità ex art. 19, d.lgs. n. 546 del 1992, del provvedimento di diniego; dall’altro, ha insistito sulla competenza per territorio della C.T.P. di Padova a norma dell’art. 4, primo comma, seconda parte, d.lgs. n. 546 del 1992, per il quale se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell’Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto oparte del territorio nazionale è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale spettano le attribuzioni del rapporto controverso.
In particolare, la sentenza di appello, ha dichiarato l’impugnabilità ex art. 19, d.lgs. n. 546 del 1992, del diniego di disapplicazione della disciplina antielusiva ed ha dichiarato altresì la competenza per territorio della C.T.P. di Padova, alla quale ha rimesso la causa.
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui dichiara l’impugnabilità ex art. 19, d.lgs. n. 546 del 1992, del provvedimento di diniego.
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