Accolto il ricorso di Agenzia delle Entrate

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Canale 68 Veneto s.r.l. è affiancato dagli avvocati Giuseppe Marini e Andrea Giovanardi.

La Commissione tributaria provinciale di Vicenza respingeva il ricorso della s.r.l. Canale 68 Veneto avverso un avviso di accertamento relativo ad IRAP per l’anno d’imposta 2012, in relazione al contributo di euro 1.660.295,44 previsto per la c.d. rottamazione delle frequenze.

La Commissione tributaria regionale del Veneto accoglieva l’appello della parte contribuente; in particolare affermava che la cessione della radiofrequenza televisiva, pur avvenuta su base volontaria, avesse natura sostanzialmente espropriativa perché la perdita della possibilità di utilizzare la frequenza utilizzata per legge provoca una decisiva perdita di efficienza televisiva dell’azienda che basa la propria attività sulla disponibilità della banda di frequenza mediante la quale veicolare il proprio prodotto televisivo; ne consegue la sostanziale perdita di valore dell’azienda stessa e quindi un danno emergente dalla necessaria ottemperanza al dettato normativo cosicché l’indennità ricevuta ha natura risarcitoria e straordinaria, erogata dallo Stato al fine di risarcire il danno emergente derivato dalla cessione delle frequenze, risarcimento sul quale l’IRAP non è dovuta.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle entrate, affidato ad un motivo di impugnazione.

Con l’unico motivo d’impugnazione, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 6, 7, 8 e 11 del d.lgs. n. 446 del 1997, nonché del d.l. n. 69 del 2013, conv. in l. n. 98 del 2013, anche nel relativo combinato disposto, in quanto i contributi, di qualsiasi genere essi siano, concorrono a determinare la base imponibile a fini IRAP.

La Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di regolare altresì le spese del giudizio di legittimità.

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