Accolto l’appello di Wind Tre e riformata la sentenza di primo grado

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Nel procedimento, Wind Tre è affiancata dall’avvocato Giuseppe Sartorio; Regione Umbria è difesa dall’avvocato Natascia Marsala e Telecom Italia è rappresentata dall’avvocato Alessandro Tudor.

Wind Tre S.p.A. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Umbria n. 548/2017 concernente l’annullamento della comunicazione della Regione Umbria con la quale il Servizio “Infrastrutture Tecnologiche digitali” ha comunicato che la mancata presentazione della documentazione richiesta “non consentirà ai soggetti interessati (operatori di telecomunicazioni ed i titolari di postazione) la presentazione dei successivi piani di rete annuali, come invece richiesto dall’art.14 della L.R. n.31/2013”.

Nonchè della delibera di Giunta Regionale del 29.6.2016 n.711 con la quale la Regione Umbria, apportando modifiche alle linee guida ed ai criteri generali per lo sviluppo e la localizzazione degli impianti radioelettrici di cui alle delibere di GR n.228 e 229 del 2.3.2015, ha approvato la prima classificazione degli impianti radioelettrici strategici ai sensi della L.R. n.31 del 23.12.2013 ed ha comunque imposto a carico dei gestori una serie di adempimenti fissando il termine improrogabile, per il loro adempimento, al 30 settembre 2016 sanzionando, per la prima volta, ogni inosservanza con l’impossibilità per i gestori di presentare i futuri piani di sviluppo.

Con l’appello in esame l’odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 548 del 2017, del Tar Umbria, recante declaratoria di inammissibilità dell’originario gravame, proposto dalla medesima parte istante al fine di ottenere l’annullamento dei predetti atti.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado annullando per quanto di interesse gli atti con esso impugnati. Compensate le spese nei confronti di Telecom, condanna parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore di parte appellante, liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori dovuti per legge.

Scopri tutti gli incarichi: Giuseppe Sartorio – Studio Legale Sartorio ; Alessandro Tudor – Tudor Nicolaou Studio Legale Associato;