Condotta violenta: la Corte Sportiva respinge il reclamo della Hellas Verona

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Nel procedimento la società Hellas Verona Women è difesa dall’avvocato Stefano Fanini.

La società S.S.D. Hellas Verona Women ha avanzato reclamo avverso la sanzione inflitta alla propria calciatrice tesserata Sig.ra Sardu Rossella, dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile della Figc, in relazione alla gara del Campionato di Serie B femminile, S.S. Lazio Women 2015 a r.l. contro SSD Women Hellas Verona del 22 gennaio 2023.

In particolare, viene sanzionata con tre giornate di squalifica per aver tenuto una condotta violenta nei confronti di una calciatrice avversaria: dopo essersi rivolta alla stessa con frasi ingiuriose, la colpiva con un calcio con la parte posteriore del polpaccio allo sterno, con evidente intento lesivo. Il Giudice Sportivo ha applicato la sanzione ex art. 38 C.G.S. valutando la gravità della condotta e l’intento lesivo.

La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo rispetto al comportamento tenuto dalla sua tesserata nella circostanza per cui è causa, chiedendone, in via principale, la riduzione ad una giornata di squalifica, in via subordinata, la riduzione ad una giornata di squalifica con rideterminazione e conversione delle residue giornate in un’ammenda proporzionata alla limitata gravità del fatto, in via ulteriormente subordinata, la riduzione a due giornate di squalifica, anche con applicazione di una ammenda.

Alla luce degli elementi qualificanti il fatto, per come refertati dall’Arbitro, pertanto, nel caso di specie la calciatrice Sardu risulta aver posto in essere una condotta violenta connotata da volontaria aggressività e intenzione, quanto meno, di porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, il che, per costante giurisprudenza, integra la fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 38 CGS.

La Corte Sportiva respinge il reclamo.

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