Ridotta la sanzione a tre giornate. La Corte accoglie parzialmente il reclamo della Cjarlins Muzane A.S.D.

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Nel procedimento la società Cjarlins Muzane A.S.D. è assistita dall’Avv. Matteo Piccinin.

La Corte accoglie parzialmente il reclamo avanzato dalla Cjarlins Muzane A.S.D. per la riforma della decisione del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 48 del 02.11.2022).

Nel merito viene contestata la sanzione con la quale il calciatore Sergio Barlocco (tesserato della reclamante) è stato squalificato per 4 giornate effettive di gara. Viene irrogata la sanzione per essere, a fine gara, venuto a contatto testa a testa con un tifoso della squadra avversaria spintonandolo più volte con fare minaccioso.

Secondo la tesi della reclamante, la condotta del giocatore sarebbe dipesa da continui insulti e comportamenti provocatori e ingiuriosi posti in essere da un tifoso della squadra avversaria. Comportamenti che sono sfociati nella contrapposizione tra i due, quest’ultima priva di contatto fisico.

Nella ricostruzione operata dalla Corte vengono soppesate in modo critico le peculiarità del caso. In particolare, viene ravvisato il contatto fisico tra i due poc’anzi citati (come da segnalazione del direttore di gara), tuttavia, è da considerarsi lo status del giocatore a seguito di quanto emerso in giudizio.

Pertanto, ravvisando un eccesso di severità nella sanzione del Giudice di prime cure, la sanzione viene commutata in tre giornate effettive di squalifica.

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