Il Consiglio di Stato si esprime a favore di Wind Tre s.p.a

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Nel procedimento il Comune di Volpago del Montello è stato rappresentato dagli avvocati Alberto Borella e Piero Borella, mentre Wind Tre s.p.a. è stata rappresentata dall’avvocato Giuseppe Sartorio.

Con ricorso del 2021 la società Wind Tre s.p.a. ha impugnato davanti al Tar per il Veneto: il provvedimento prot. 3119 del 5.3.2021 con il quale il Responsabile Area Urbanistica Edilizia Privata Attività Produttive del Comune di Volpago del Montello ha annullato, in autotutela, il titolo formatosi per silentium sull’istanza presentata dalle società Wind Tre e Galata (oggi Cellnex Italia) s.p.a., ai sensi dell’art. 87 del d.lgs. 259/03, per realizzare un impianto tecnologico di telefonia mobile di pubblica utilità, (codice “TV386″) alla Via Schiavonesca Nuova snc (su porzione di terreno identificata al NCT di Treviso al fg.35 mapp.524); ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ivi inclusi, per quanto e solo ove possa occorrere, gli atti invocati nel provvedimento gravato prima richiamato: – il Piano di Settore per la telefonia mobile laddove, consentendo (art.9) l’installazione di impianti di telecomunicazioni in unica area (frazione di Selva), posta a distanza di circa 1000 mt. da quella di interesse di Wind Tre e dal centro abitato, preclude la possibilità di posizionarli altrove e dunque di fornire il servizio di telefonia alla zona residenziale B1; e l’art.4, comma 6, nonché, se occorresse ogni altra disposizione ostativa; l’art.9 delle norme di attuazione del Piano di Assetto del Territorio approvato (delibera di ratifica di G.P. n.92 del 2.45.2016), nella sola ipotesi in cui dovesse essere ritenuto, erroneamente, preclusivo al posizionamento dell’impianto di telefonia progettato dalle ricorrenti nell’area indicata, in conseguenza del fatto che esso, in asserita applicazione della categoria di valore 1 (che riguarda luoghi integri ed inalterati a differenza dell’area prescelta) andrebbe a ricadere nei “coni visuali”; il P.I. (Piano degli interventi) con particolare riferimento alle norme tecniche operative invocate (segnatamente all’art.7 e art. 27) nella ipotesi in cui potessero essere interpretate in senso preclusivo al posizionamento dell’impianto di telecomunicazioni (quale impianto produttivo) a ridosso delle zone residenziali; per quanto di interesse, le NTA del PRG, Adeguamento del Piano d’Area del Montello (approvato con D.C.R. n.36 del 31.7.2013 con variante adeguamento), se ed ove mai ostative all’impianto ed al rilascio dell’autorizzazione richiesta dalla società Wind Tre.

Scopri tutti gli incarichi: Alberto Borella – Borella, Sartorato e Associati studio legale; Piero Borella – Borella, Sartorato e Associati studio legale; Giuseppe Sartorio – Studio Legale Sartorio ;