Il Consiglio di Stato, pronunciando sugli appelli riuniti, li respinge.

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Verena Moser, Priska Wojnar e Thomas Larcher sono stati rappresentati nel contenzioso dall’avvocato Manfred Natzler, il Comune di Bolzano dagli avvocati Gudrun Agostini, Alessandra Merini e Bianca Maria Giudiceandrea, Provincia Autonoma di Bolzano dagli avvocati Renate Von Guggenberg, Fabrizio Cavallar, Hansjörg Silbernagl e Luca Graziani, Laurino Società Cooperativa dagli avvocati Maurizio Calò e Sergio Dragogna, Wohnbaugenossenschaft Wolke 07 dagli avvocati Gerhard Brandstätter e Herwig Neulichedl, Waltraud Engele dagli avvocati Stefano Coen e Hermann Moser mentre Condominio Verena dell’avvocato Andrea Reggio D’Aci.

La vicenda che fa da sfondo al presente contenzioso in grado di appello può essere sinteticamente ricostruita sulla scorta dei documenti e degli atti prodotti dalle parti controvertenti nei due gradi di giudizio nonché da quanto sintetizzato nella parte in fatto della sentenza qui oggetto di appello, come segue. Con un articolato procedimento, la Provincia Autonoma di Bolzano ed il Comune di Bolzano cercavano di implementare nel più popolato comune dell’Alto Adige il programma straordinario di edilizia abitativa, tesa a risolvere il problema abitativo specifico del “ceto medio”. A tale fine, la Provincia invitava l’ente locale ad una scelta condivisa, che ebbe risposta tramite l’individuazione di tre aree, Successivamente, dovendo approvare la bozza di convenzionamento ed autorizzare il Sindaco alla stipula, medio tempore accordata con la Provincia, il Consiglio Comunale, con la delibera del 15.12.2011, n. 123 subordinava tale azione di trasformazione urbanistica alla previa risoluzione della vecchia convenzione urbanistica del 18.5.1988 che aveva fatto nascere il campo da tennis. La procedura veniva interrotta dal procedimento giudiziario su impulso della signora Waltraud Engele, proprietaria confinante all’area de qua, che richiedeva l’annullamento della seconda delle predette delibere, ma il TRGA di Bolzano con la sentenza n. 93 del 2013 rigettava il gravame ritenendo il ricorso inammissibile e infondato. Adottata la modifica urbanistica a livello primario, l’amministrazione comunale decise anche sul necessario piano di attuazione, con delibere della Giunta Comunale 22.10.2014, n. 702 e 3.12.2014, n. 796, ed infine, per realizzare finalmente gli alloggi del ceto medio, rilasciò due concessioni edilizie a favore di rispettive due cooperative edilizie, alla Laurino Soc. Coop. e alla Wohnbau Genossenschaft Wolke 07. Insorgevano contro la variante urbanistica, con ricorsi autonomi, i signori Verena Moser, Priska Wojnar e Thomas Larcher, nonché la signora Waltraud Engele, e successivamente, contro lo strumento di pianificazione particolareggiata, sempre i signori Moser, Wojnar e Larcher da una parte, ma anche la signora Engele, dall’altra parte, ed anche da un terzo ricorrente, il Condominio “Verena”.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti, così provvede: a) respinge, per le ragioni di cui in motivazione, gli appelli sub r.g. 5040/2018, 5272/2018 e 5882/2018, e, per l’effetto, conferma l’appellata sentenza n. 367/2016; b) condanna gli appellanti, in solido dal lato passivo fra loro, a rifondere le spese di questo grado di giudizio alle parti appellate, per rispettivamente un quarto, liquidandole in complessivi euro 15.000,00, oltre s.g. e accessori di legge; c) pone inoltre a carico degli appellanti, in solido, il compenso del verificatore da liquidarsi con separato provvedimento.

Scopri tutti gli incarichi: Stefano Coen – Coen Palandri; Sergio Dragogna – Dragogna; Manfred Natzler – Natzler Manfred;