CBA Studio Legale con AUDI AG e AUDI QUATTRO SPORT GmbH tutelano il marchio

Il Tribunale di Torino riconosce gli estremi della contraffazione e della violazione degli accordi di licenza e sponsorizzazioni sportive. 

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CBA Studio Legale
Gli avvocati Mattia Dalla Costa e Alessia Ferraro di CBA Studio Legale.

Il Tribunale di Torino con sentenza emessa lo scorso 27 ottobre 2022 su ricorso di CBA Studio Legale si è espresso in materia di contraffazione dei marchi AUDI nell’ambito di accordi di licenza per sponsorizzazioni sportive. In particolare, il procedimento ha avuto ad oggetto la legittimità o meno di apporre i marchi AUDI – incluso l’iconico marchio figurativo dei quattro anelli ed il marchio denominativo AUDI – sui prodotti replica delle tute ufficiali della nazionale italiana di sci, vale a dire sui prodotti destinati alla vendita al pubblico costituenti una replica dei capi tecnici destinati agli atleti, ma realizzati con materiale di diversa qualità.

Secondo la ricostruzione attorea, tale utilizzo sarebbe consentito, inter alia, nell’ambito dei contratti di sponsorizzazione con la federazione italiana in essere e pur in assenza di un valido contratto di licenza avente ad oggetto i marchi AUDI.

AUDI AG e AUDI QUATTRO Sport GmbH– assistite nel procedimento da Mattia Dalla Costa, head of IP-IT, unitamente a Alessia Ferraro, senior associate, e ad Anna Iorio, junior associate, di CBA Studio legale – hanno contestato la ricostruzione attorea e affermato la necessità della concessione di una licenza espressamente avente ad oggetto i marchi AUDI, chiedendo altresì in via riconvenzionale l’accertamento dell’intervenuta contraffazione dei segni in contestazione, l’inibitoria alla produzione, commercializzazione e vendita dei prodotti replica recanti detti segni ed il ritiro dal commercio dei prodotti medesimi, oltre alla penale in caso di violazione dell’ordine di inibitoria.

Il Tribunale di Torino, pronunciandosi sull’esistenza della contraffazione, ha ritenuto che l’utilizzo dei marchi AUDI sui prodotti replica fabbricati dalle controparti – un importante gruppo industriale italiano – fosse illecito, ritenendo necessaria la sottoscrizione di uno specifico accordo di licenza che disciplinasse detto uso e pronunciando il richiesto ordine di inibitoria oltre alla relativa penale, disponendo la prosecuzione del giudizio per la quantificazione del danno.

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