La Corte di Cassazione rigetta il ricorso presentato dal Comune di Porto Tolle e Taglio di Po

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I Comuni di Porto Tolle e Taglio di Po sono stati rappresentati dall’Avv.to Alessandro Turolla.

Comuni di Porto Tolle, Poto Viro e Taglio di Po presentavano all’Agenzia delle Entrate istanza di rimborso della complessiva somma di Euro 25.883,95 in qualità di sostituto di imposta, a titolo di concessione governativa sulla telefonia mobile in abbonamento (pari all’importo di Euro 12,91 per ogni singola utenza), sostenendo che tale somma non fosse dovuta, essendo venuto meno, a seguito dell’abrogazione. Proposta impugnazione contro il silenzio-diniego dell’amministrazione finanziaria, la Commissione tributaria provinciale di Rovigo accoglieva i ricorsi proposti (anche) dai ricorrenti in epigrafe indicati, giusta sentenza n. 33/01/2011, depositata il 25 febbraio 2011 Senonchè, la Commissione tributaria regionale di Venezia Mestre accoglieva, con sentenza n. 1232/06/2014, l’appello avanzato dall’Agenzia, così riformando la prima decisione. A tale soluzione il Giudice regionale giungeva in ragione dei princ1p1 affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 9650/2014, assumendo che la stessa: – aveva confermato la debenza della predetta tassa, escludendo qualsiasi incompatibilità tra il diritto comunitario e quello nazionale.

la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido tra di loro, a favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra di loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

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