Il nuovo decreto “Sostegni” prevede riduzioni contributive previdenziali per le Partite Iva lavoratori autonomi e professionisti per l’anno 2021. Fino a qui siamo in perfetta sintonia con il legislatore, mentre il disaccordo nasce nel momento in cui a norma prevede l’accesso solamente in presenza di un calo del fatturato, nel 2020 rispetto al 2019, di almeno il 33%.
Tale sistema di calcolo, che peraltro abbiamo già contestato in sede di disamina dei requisiti per l’accesso al Fondo perduto, discrimina profondamente Partite Iva appartenenti alle medesime categorie lavorative e professionali creando una disparità di trattamento, secondo il Centro studi Partite Iva insieme per cambiare, inconcepibile tra chi ha subito un calo di fatturato del 33% e coloro che lo hanno subito sotto tale soglia.
Non sarebbe stato ben più corretto applicare una percentuale di riduzione dei contributi previdenziali proporzionata alla perdita di fatturato qualunque essa sia?
E ancora, qualcuno ci dovrebbe spiegare perché ai fini dell’accesso al Fondo perduto del decreto “Sostegni” il limite percentuale della perdita di fatturato è del 30%, mentre per la riduzione contributiva è il limite è del 33%. Il ragionevole dubbio è che i dirigenti ministeriali abbiano fatto un ottimo lavoro di verifica dei dati pervenuti al MEF a seguito dell’inoltro delle liquidazioni Iva periodiche del IV trimestre (data scadenza 28 febbraio 2021) ed in base a quelli abbiano stabilito le percentuali da applicare in considerazione del capitolo di spesa di cui disponevano nei singoli ministeri.
È normale che a parità di reddito del 2019 di 50.000,00 euro, un soggetto che ha fatturato nel 2019 100.000,00 euro e nel 2020 67.000,00 euro riceva solo 1.650,00 euro di fondo perduto oltre a 3.000,00 euro di riduzione contributiva, mentre chi se ha fatturato nel 2020 70.000,00 euro, quindi con una diminuzione del 30%, non percepisca nulla?
È questo uno Stato che tutela i propri cittadini in egual misura?
Altro aspetto meritevole di censura è il raffronto 2020 con il solo 2019. La logica vorrebbe che il calo di fatturato del 2020 fosse paragonato al fatturato normalmente prodotto prima dell’emergenza pandemica. Nella pratica professionale verifichiamo puntualmente che il paragone con un solo anno produce inevitabili distorsioni poiché influenzato da operazioni straordinarie. Sarebbe stato ben più equo raffrontare il fatturato del 2020 con il fatturato medio dei tre anni precedenti: questo semplice e logico accorgimento avrebbe evitato molte aberrazioni insite invece nella norma vigente.
Non sono inclusi nello sgravio, in ogni caso, i premi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Si rimane in attesa del decreto attuativo del ministero del Lavoro che determini la misura esatta dell’esonero per ciascun pagamento.
Infine, si evidenzia che il rifinanziamento previsto dal decreto “Sostegni” è un aiuto di Stato e in quanto tale rientra nelle materie di competenza dell’Unione Europea necessitando, nei fatti, un suo nulla osta. Per questa ragione, per l’effettività della dotazione aggiuntiva, bisognerà aspettare l’approvazione della Commissione Europea.
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