Provincia di Trento, la politica leghista stoppata dalla magistratura

Marcia indietro sui divieti di apertura dei negozi: fino alla sentenza della Corte costituzionale, esercizi aperti alla domenica in tutta la Provincia. No anche alla richiesta di 10 anni di residenza per accedere agli alloggi popolari. 

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L’azione della magistratura, nelle sue varie declinazioni, sta stoppando la politica leghista, demolendo, giorno dopo giorno, i pilastri del programma politico della Lega al governo della provincia di Trento: dopo la sentenza del Tar di Trento che ha accolto i ricorsi di due centri commerciali contro il divieto di apertura degli esercizi alla domenica e nei giorni festivi, decisione valida solo per i ricorrenti, per evitare l’insorgere di pesanti discriminazioni tra i vari operatori commerciali, la provincia di Trento ha deciso di fare marcia indietro, deliberando la possibilità di aperture domenicali da parte degli esercizi commerciali.

La decisione della giunta ha validità fino al pronunciamento della Corte costituzionale, presso cui il governo BisConte ha sollevato il conflitto di competenza contro la legge appena approvata dal Consiglio provinciale di Trento con procedura d’urgenza. Una legge che esorbita le competenze statutarie dell’Autonomia trentina e che cozza frontalmente anche contro la direttiva europeaBolkestein”, che ben difficilmente potrà sopravvivere, con il probabile risultato che la stessa Provincia sarà oggetto delle richieste di risarcimento milionarie per i mancati fatturati da parte di tutti gli operatori commerciali obbligati alla chiusura domenicale e festiva.

Per la giunta leghista guidata da Maurizio Fugatti non è l’unico problema incorso con la magistratura. Il Tribunale di Trento ha cassato un altro dei cavalli di battaglia della politica leghista, il requisito della residenza di almeno 10 anni per accedere all’assegnazione degli alloggi popolari.

Secondo il giudice Giorgio Flaim il requisito dei dieci anni di residenza in Italia per poter richiedere l’alloggio popolare Itea è illegittimo, accogliendo così il ricorso promosso da Asgi e da un cittadino etiope per contestare il criterio richiesto dalla legge provinciale n. 5 del 2019 e che è necessario anche per ottenere contributi economici per il pagamento dei canoni. 

I ricorrenti hanno contestato sia l’illogicità di richiedere un requisito di lungo-residenza sul territorio nazionale per una prestazione di carattere provinciale, sia gli effetti discriminatori della norma che portava alla esclusione di molti cittadini stranieri anche se inseriti da tempo nel contesto locale. 

Il giudice, la cui decisione è immediatamente esecutiva, ha quindi ordinato di «disapplicare» la legge provinciale e di modificare il regolamento attuativo, eliminando il requisito dei 10 anni di residenza. La provincia di Trento è stata inoltre condannata a pagare 50 euro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della ordinanza. 

Da parte sua, Fugatti ha dichiarato che la Provincia farà ricorso avverso alla decisione del giudice.

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