La giustizia sportiva assolve il presidente del Savoia Calcio

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Lo studio legale trevigiano SLC con l’avvocato Rolando Favella ha assistito l’ASD US Savoia 1908 ed la presidente Elena Annunziata davanti al Tribunale Federale Nazionale della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Il presidente del club calcistico campano era accusato di aver espresso dichiarazioni lesive ex art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva che sanziona le dichiarazioni lesive rese pubblicamente – ovverosia dichiarazioni conosciute o conoscibili da più persone – da soggetti dell’ordinamento calcistico nei confronti di altri soggetti del medesimo ordinamento, della classe arbitrale e delle sue figure istituzionali. La condotta incriminata del Savoia riguardava un messaggio PEC indirizzato ai vertici del movimento calcistico di categoria.

Il Tribunale sportivo, dopo aver rilevato che le dichiarazioni travalicavano il legittimo diritto di critica, con una decisione innovativa ha prosciolto i vertici del Savoia accogliendo le eccezioni della difesa circa la non pubblicità: le dichiarazioni non erano conoscibili da più persone. In particolare, ha statuito che «le modalità di trasmissione difettano del requisito oggettivo richiesto dalla disposizione di cui all’art. 23 CGS. In tal senso, la norma de quo, per la punibilità della condotta richiede che “i giudizi o rilievi lesivi della reputazione” siano espressi “pubblicamente”, mentre nel caso in esame l’utilizzo di posta elettronica certificata nominativamente indirizzata ai destinatari, la scelta di accludere la comunicazione in documento allegato non di immediata apertura, escludono si possano considerare le comunicazioni in oggetto come pubblicamente rese. Sebbene, infatti, si tratti di account di posta elettronica certificata istituzionali, in astratto accessibili a diversi addetti agli uffici federali, pur tuttavia, in presenza di una intestazione nominativa della missiva si deve ritenere che tali soggetti non siano autorizzati a scaricare il documento allegato ma debbano limitarsi a girarlo al destinatario, restando in ogni caso soggetti all’obbligo di riservatezza connesso all’espletamento dell’ufficio. Tali elementi inducono a ritenere che i giudizi ed i rilievi espressi ed oggetto di deferimento abbiano conservato un carattere oggettivamente privato, con il conseguente venir meno dell’elemento oggettivo della pubblicità delle dichiarazioni richiesto dall’articolo 23 CGS per il configurarsi della fattispecie».

Così, con la decisione n. 69/TFN-SD 2019/2020, il Tribunale Sportivo ha prosciolto i vertici del Savoia Calcio.

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