Lo Studio Lipani Catricalà & Partners, con Damiano Lipani, Francesca Sbrana e Anna Mazzoncini, ha assistito con successo Consip S.p.A. nei contenziosi instaurati dinanzi al Tar Lazio da Romeo Gestioni S.p.A. e dal Consorzio Romeo Facility Services 2010 a seguito dell’esclusione dalle gare MIES 2, SSN, SIE 4, CASERME, LUCE 4, FM MUSEI, disposta ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 per le note condotte corruttive contestate ad Alfredo Romeo.
La trattazione dei contenziosi era stata più volte rinviata in attesa della decisione del Consiglio di Stato sugli appelli proposti dalla stessa Romeo Gestioni e dal Consorzio Romeo avverso la sentenza del Tar Lazio n. 1092 del 30 gennaio 2018, recante il rigetto dell’impugnativa promossa contro l’esclusione del medesimo RTI dalla gara FM4: sentenza, quella del Consiglio di Stato (n. 5424/2018), con la quale sono state integralmente disattese le doglianze delle appellanti.
Il Tar Lazio, aderendo integralmente alla tesi difensiva patrocinata dai legali di Consip, ha respinto tutti i ricorsi proposti, riconoscendo la piena legittimità dell’operato amministrativo.
In particolare, il Tar Lazio, dopo avere evidenziato che il carattere ampiamente discrezionale del vaglio da operarsi ai fini dell’accertamento del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 163/2006 non vale a modificarne la natura – che rimane sempre quella di requisito di partecipazione, il cui possesso, dunque, si impone dall’atto di presentazione della domanda di partecipazione e per tutta la durata del procedimento concorsuale – ha rilevato che la norma in questione, nelle due fattispecie in cui viene declinata (grave negligenza o malafede, da un lato, e grave errore professionale, dall’altro), è stata introdotta per permettere alle Amministrazioni aggiudicatrici di valutare globalmente l’affidabilità delle imprese concorrenti, garantendo l’elemento fiduciario nei rapporti contrattuali sin dal momento genetico: ne discende la necessaria estensione del concetto di “errore professionale” ad “ogni comportamento scorretto che incida sulla credibilità professionale dell’operatore economico, senza limitarsi alle sole violazioni delle norme di deontologia, in senso stretto, della professione cui esso appartiene”.
Il Tar Lazio ha altresì chiarito la portata delle misure di c.d. self cleaning adottate dalla Romeo Gestioni, nonché della misura di sostegno e monitoraggio disposta nei suoi confronti dalla Prefettura di Roma: anche in questo caso in linea con le argomentazioni articolate dalla difesa della Stazione appaltante, il Collegio ha rilevato che le une sono finalizzate a legittimare le imprese alla dimostrazione della propria concreta affidabilità, superando l’attitudine preclusiva della sussistenza di una o più cause di esclusione dalla gara, di talché “il momento ne ultra quem per (la loro) l’adozione … e per la loro allegazione alla stazione appaltante è … ancorato al termine di presentazione delle offerte”; l’altra “può … solo sterilizzare l’impedimento a contrarre per il futuro, oltre che consentire il mantenimento dei contratti in essere, ma certamente non è idonea a far venire meno, con effetto retroattivo, il rilievo della condotta valutata, ai fini dell’esclusione, nella gara de qua”.
Il Tar Lazio ha, dunque, riconosciuto la piena legittimità dell’operato di Consip, la quale, lungi dall’essersi limitata ad un acritico recepimento delle risultanze degli atti delle indagini relative al procedimento penale avviato nei confronti di Alfredo Romeo – come preteso dai ricorrenti – ha attentamente valutato le condotte contestate al medesimo Romeo e ha assolto il prescritto onere motivazionale, esplicitando i fatti e le ragioni inficianti il rapporto fiduciario con l’operatore economico.
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