Lungamente annunciato, alla fine il ricorso è arrivato: Autobrennero S.p.A. ha notificato al Cipe, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, al ministero dell’Economia e delle finanze, all’ARS e al NARS il ricorso al Tar del Lazio, per l’annullamento della delibera del Cipe n. 68/2018 del 28 novembre 2018 avente come oggetto l’“Approvazione dello schema di accordo di cooperazione all’affidamento della tratta autostradale A22 Brennero-Modena” nella parte in cui prescrive che “il MIT deve assicurare che, ad esito della esatta quantificazione del valore di subentro, alla data della nuova stipula, al netto dei benefici registrati per il protrarsi della gestione della concessione oltre la scadenza del 30 aprile 2014, tale valore, ove a debito del concessionario, sia versatoall’entrata del bilancio dello Stato in quanto spettante al concedente”.
Secondo Autobrennero «questa previsione appare, infatti, illegittima sotto ogni profilo. Innanzitutto, dove prevede che il valore di subentro possa essere a debito del concessionario uscente. È vero il contrario: il valore di subentro è un indennizzo che il concessionario subentrante riconosce al concessionario uscente per la realizzazione delle opere eseguite sulla base della convenzione approvata che, al momento della scadenza della concessione, non risultino ancora ammortizzate. Invertendo il senso della locuzione “valore di subentro” – definita ancora nella direttiva ministeriale n. 283 del 20 ottobre 1998 – con un semplice tratto di penna, la previsione del Cipe trasforma il possibile credito del concessionario uscente in un suo debito nei confronti dello Stato. Per altro, lo Stato appare soggetto estraneo allo schema di subentro, che interessa il concessionario uscente e il subentrante, a meno che il subentrante manchi e la concessione torni al concedente, ossia lo Stato».
Secondo Autobrennero è poi «indeterminata e infondata la previsione del Cipe contenuta nella delibera 68/2018 del 28 novembre anche in riferimento ai supposti “benefici” conseguiti da Autostrada del Brennero in quanto concessionario uscente dalla data di scadenza della concessione. La gestione in prorogatio – chiesta dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ad Autostrada del Brennero (nota n. 1948 del 25 febbraio 2014) – impedisce che vi sia un’interruzione dell’erogazione del servizio pubblico autostradale, a tutela dei diritti degli utenti del servizio. Non si vede perché tale richiesta debba ritorcersi in capo al concessionario scaduto, che nel frattempo non è mai venuta meno al suo compito di assicurare tutti gli interventi di manutenzione necessari al mantenimento degli standard di sicurezza dell’infrastruttura autostradale. Inoltre, va ricordato che anche in regime di prorogatio il concessionario è pure sempre un’impresa che opera con criterio “economico”, cioè di copertura dei costi e conseguimento di un profitto. Rimuovere tale “beneficio” significherebbe violare principi pacifici anche di rango costituzionale (in particolare l’art. 41 della Costituzione)».
A conclusione dei motivi del ricorso, «la previsione del Cipe determina una situazione di incertezza finanziaria che ha ricadute anche sulla definizione dell’accordo di cooperazione per il nuovo affidamento della concessione».
Oltre al ricorso presentato da Autobrennero ora dovrebbero aggiungersi anche quelli della Regione Trentino Alto Adige (maggiore azionista singolo della società) e delle due province di Trento e di Bolzano. Una serie di impugnative che riaprono in pieno la battaglia per la gestione di A22, che si avia sempre più verso uno scenario di gara europea, abbandonando la via dell’affidamento diretto “in house”.
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