La Cassazione respinge la pretesa di Rizzani De Eccher contro I.C.M. costruzioni

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É stata la prima sezione civile della Suprema Corte, presieduta dalla giudice Annamaria Ambrosio, a respingere la richiesta di Rizzani de Eccher di risarcimento del danno contro I.C.M. costruzioni.

Rizzani De Eccher s.p.a. è stata difesa dall’avvocato Andrea Cabrini, partner dello studio legale Galgano, con l’avvocato romano Ulisse Corea, partner dello studio legale Marini.

I.C.M. costruzioni s.p.a., in fallimento, è stata difesa dagli avvocati Marina Cavedal, partner dello studio legale trevigiano Cavedal Peracin, con l’avvocato romano Andrea Celebrano.

Una vicenda nata nel 2010 quando Rizzani de Eccher propose la domanda di insinuazione tardiva al passivo del fallimento della I.C.M. Costruzioni, per quasi 1 milione e 600 mila euro a titolo di risarcimento dei danni.

Nel 2008 I.C.M. Costruzioni era stata sub appaltatrice di Rizzani nei lavori commissionati da ANAS per l’ammodernamento di un tratto stradale della S.S. Adriatica. Secondo Rizzani, I.C.M. si era resa “inadempiente per omessa e ritardata esecuzione delle prestazioni contrattuali, per violazioni in materia di obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e previdenziali afferenti il personale da essa impiegata nel cantiere, che Rizzani sarebbe stata tenuta a pagare in solido con la debitrice principale, e per omessa consegna delle garanzie contrattuali.”

Era stato il giudice delegato del Tribunale di Treviso a rigettare l’istanza di ammissione allo stato passivo, dell’impresa Rizzani De Eccher, “ritenendo non provato il preteso credito”. Una decisione confermata dal Tribunale di Treviso che, nel 2015, aveva rigettato l’opposizione di Rizzani al decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento I.C.M. costruzioni.

La Suprema Corte, con ordinanza pubblicata il 6 aprile scorso, ha rigettato il ricorso di Rizzani contro il decreto del Tribunale di Treviso e condannato l’impresa al pagamento delle spese del giudizio.

Così la Cassazione ha confermato la decisione del Tribunale di Treviso, secondo cui “il ritardo nell’esecuzione delle opere non è stato imputabile alla società I.C.M. poi fallita, e che nessun risarcimento dei danni è dovuto all’impresa Rizzani De Eccher.”

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