Lo studio ArbLit assiste Consta Spa in un possibile arbitrato internazionale in materia di investimenti contro l’Etiopia dopo l’annullamento, da parte della Corte suprema dello Stato africano, di un lodo arbitrale da 20 milioni di euro reso in favore del contractor italiano.
La decisione della Corte etiope si pone in perfetta continuità con precedenti tentativi, da parte dello Stato del Corno d’Africa, di interferire con arbitrati internazionali che coinvolgono lo stesso, come accaduto, ad esempio, nel caso Salini c. Etiopia.
Il lodo in questione era stato reso ad esito di un procedimento arbitrale nascente da un contratto per la riparazione di alcune sezioni della linea ferroviaria Gibuti-Etiopia. I lavori di riparazione erano stati appaltati a Consta dalla Repubblica Federale Democratica d’Etiopia e dalla Repubblica di Gibuti, rappresentate dalla Ethiopian-Djibouti Railway quale ente appaltante. Il contratto, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo, prevedeva che la risoluzione di eventuali controversie avvenisse mediante arbitrato con sede in Etiopia.
Nell’ambito del procedimento arbitrale poi vinto, Consta aveva avanzato una domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione del contratto per inadempimento dell’ente appaltante. Nel lodo reso il 6 maggio 2016, il tribunale arbitrale accoglieva la domanda di Consta e condannava l’ente appaltante al risarcimento di danni per 20 milioni di euro. Al contempo, e dopo un’attenta e completa valutazione del materiale probatorio, il tribunale rigettava integralmente la tesi avanzata dall’ente appaltante secondo cui Consta, al fine di ottenere l’assegnazione dei lavori, avrebbe fornito una rapprezentazione non veritiera delle proprie credenziali e che pertanto il contratto sarebbe stato viziato da dolo del contractor.
Nel decidere sulla domanda di annullamento del lodo presentata dall’ente appaltante, la Corte suprema etiope si è avventurata in un pieno riesame dei fatti della controversia. In particolare, sulla scorta di un vero e proprio riesame del merito del lodo, la Corte ha nuovamente esaminato la tesi dell’ente appaltante, già rigettata dal tribunale arbitrale, circa il presunto dolo contrattuale di Consta e ha dichiarato il contratto nullo ai sensi della legge etiope.
La decisione della corte suprema fa emergere un grave difetto del Regolamento FES nella parte che prevede che il procedimento arbitrale si svolga nello Stato in cui l’appalto è aggiudicato o eseguito: una previsione che priva gli appaltatori del beneficio di una sede neutrale, lasciandoli in balia di corti locali che, come quelle etiopi, potrebbero non farsi alcuno scrupolo nell’interferire con gli arbitrati che vedono coinvolti i propri stati.
Alla luce dei recenti sviluppi, Consta ha inviato una “trigger letter” alla Repubblica Federale Democratica d’Etiopia, invocando la violazione da parte dell’Etiopia delle obbligazioni derivanti dal trattato bilaterale sulla promozione e protezione degli investimenti concluso nel 1994 tra Italia ed Etiopia. Il rifiuto di rispettare un lodo reso sulla base di un accordo internazionale, e la sua revisione sulla base di motivi manifestamente pretestuosi e contrari agli standard internazionali, costituisce violazione delle protezioni accordate dal BIT in questione.
Lo studio legale ArbLit assiste Consta con un team guidato dai partners Luca Radicati di Brozolo e Michele Sabatini.