Venezia. Alisea azienda litoranea servizi ambientali di Jesolo, ha ottenuto una pronuncia favorevole dalla sezione tributaria civile della Corte di Cassazione, presieduta dal giudice Domenico Chindemi, che ha accolto il ricorso dell’azienda contro le pretese della Regione Veneto.
La regione Veneto è stata assistita dagli avvocati interni Luisa Londei, Francesco Zanlucchi e Ezio Zanon, mentre Alisea è stata assistita per il ricorso in Cassazione dall’avvocato Riccardo Vianello con l’avvocato romano Roberto Masiani.
La questione riguarda i tributi sui rifiuti derivanti dall’attività di spazzamento delle strade: nel 2005 la Regione Veneto aveva sanzionato Alisea per aver catalogato i rifiuti derivanti dalla pulizie delle strade del Comune di Jesolo tra quelli soggetti a tariffa ridotta, invece che a tariffa piena, ai fini della determinazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
All’epoca dei fatti la legge regionale 3 del 2000 in materia di gestione dei rifiuti prevedeva una riduzione del 30% del tributo per il deposito in discarica dei rifiuti, qualora nell’anno precedente a quello di pagamento del tributo il Comune produttore avesse assicurato il raggiungimento dell’obiettivo del 50% della raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Il Comune di Jesolo aveva assicurato quest’obiettivo attraverso l’attività della partecipata Alisea spa che si occupa della raccolta, smaltimento dei rifiuti e pulizia delle strade per i comuni di Jesolo, Ceggia, Eraclea, Fossalta, Musile, Noventa e Torre di Mosto.
Assistita dall’avvocato Massimiliano Leonetti e dal dottore commercialista Marco De Marchis entrambi partner di GBA studio legale e tributario, Alisea s.p.a. impugnò la contestazione e la sanzione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, che nel 2012 accolse il ricorso dando ragione all’azienda.
Una decisione però riformata in secondo grado, nel 2014, dalla Commissione Tributaria Regionale secondo cui la tassazione dei rifiuti da spazzamento con tariffa ridotta contrastava con il nuovo ammontare del tributo stabilito dalla Regione nella legge finanziaria del 2013 secondo cui “ai soli fini dell’applicazione del pagamento del tributo in misura ridotta non si intendono rifiuti urbani quelli derivanti dallo spazzamento.” (art. 39 L.R. 3 del 2000 modificato dalla L.R. 5 finanziaria del 2013).
Di diverso parere la Cassazione che, con la sentenza del 02 marzo 2018 numero 4966, ha definitivamente posto la parola fine alla questione, cassando la sentenza di secondo grado e decidendo nel merito per l’accoglimento dell’originario ricorso di Alisea: secondo la Suprema Corte fino al 2013 i rifiuti da spazzamento delle strade sono rifiuti urbani soggetti a tariffa di smaltimento ridotta se si raggiungono i volumi di differenziata previsti dalla legge vigente, e non si applica la legge finanziaria regionale del 2013 in quanto emanata successivamente ai fatti.
Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti nasce con il D.P.R. 915 del 1982 in attuazione ad una direttiva CEE e serve a favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima ed energia. Il D.P.R. del 1982 definisce come “urbani” “i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi”, inclusi i rifiuti da spazzamento delle strade.
L’attuale legge regionale in materia di gestione dei rifiuti stabilisce che al tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica è applicata una riduzione, una volta conseguiti gli obiettivi percentuali (del 65% e del 50%) di raccolta differenziata dei rifiuti urbani individuati da parte del comune produttore dei rifiuti (art. 39 comma 4 L.R. 3 del 2000). Per calcolare le percentuali di raccolta differenziata sono considerati i seguenti elementi: a) l’attivazione delle raccolte differenziate e della raccolta multimateriale, fondamentali ai fini del recupero; b) l’attivazione delle raccolte di rifiuti ingombranti, dei rifiuti da spazzamento e degli altri rifiuti da avviare al recupero al netto raccolte di rifiuti ingombranti, dei rifiuti da spazzamento e degli altri rifiuti da avviare al recupero al netto degli scarti; c) ai soli fini dell’applicazione del pagamento del tributo in misura ridotta non si intendono rifiuti urbani quelli derivanti dallo spazzamento”.
Alisea s.p.a. che ha come socio unico Veritas s.p.a., gestisce lo smaltimento dei rifiuti e la pulizia delle strade per i comuni di Jesolo, Ceggia, Eraclea, Fossalta, Musile, Noventa e Torre di Mosto, Cavallino-Treporti e San Donà di Piave che hanno una utenza di oltre 100.000 abitanti, a cui si aggiungono oltre 5 milioni di presenze turistiche all’anno nei litorali. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente Gianni Dalla Mora per il Comune di jesolo e dai consiglieri Giuliana Da Villa per Veritas e Alberto Antonio Vigani per il Comune di Eralcea; del collegio sindacale fanno parte i dottori commercialisti Simonetta Giacomini (presidente) e Alessandro Perissinotto (sindaco effettivo) con il revisore legale dei conti Ivo Biancotto.
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